| (Sanzioni penali).
1. Chiunque eserciti la pesca del corallo a fini
commerciali privo di titolo concessorio o su banchi o in aree
protette è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
2. Nel caso previsto dal comma 1 qualora il fatto, per
modalità di esecuzione o per ampiezza, abbia arrecato grave
pregiudizio ad uno o più banchi di corallo rosso mediterraneo
il colpevole risponde anche del reato di danneggiamento
aggravato previsto e punito dall'articolo 635, secondo comma,
del codice penale.
3. Il titolare di licenza di pesca che eserciti fuori
dalla stagione prevista dal regolamento di attuazione della
presente legge o con strumenti non autorizzati è punito con
l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
2.000.000 a lire 5.000.000.
4. Si applicano altresì le pene accessorie e le norme
circa il risarcimento del danno, la responsabilità civile e le
sanzioni disciplinari di cui agli articoli 25, 29, 30 e 31
della legge 14 luglio 1965, n. 963.
5. Chiunque coscientemente acquisti, manipoli o commerci
il corallo rosso mediterraneo pescato in violazione di quanto
previsto dal presente articolo risponde del reato previsto e
punito dall'articolo 648 del codice penale; se il fatto è
commesso con colpa le pene sono ridotte della metà.
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