| 1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di
potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18
maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo
2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per
il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno successivo.
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