| (Competenze del Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale).
1. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
nell'ambito delle norme speciali vigenti, formula indirizzi
per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
affinché in appositi piani regionali socio-assistenziali siano
definite attività di pronto intervento, per la costruzione di
dormitori, per la realizzazione di comunità alloggio o
ergoterapiche o per l'inserimento lavorativo e sociale dei
soggetti riabilitati.
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2. Le associazioni operanti tramite gruppi di auto-aiuto,
con vincolo di anonimato o meno, che prestano la loro opera
nei servizi e presìdi sanitari, sociali, scolastici o
penitenziari al solo fine di informare operatori o utenti
circa l'attività specifica da esse svolta all'esterno del
servizio non sono soggette agli adempimenti previsti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali associazioni si avvalgono
del sostegno dei comuni, delle comunità montane, delle
province e degli istituti autonomi case popolari per la
definizione della sede operativa dei gruppi di
auto-terapia.
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