| (Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano).
1. In attuazione del decreto del Ministro della sanità 3
agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 23 agosto 1993, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, programmano e coordinano la promozione
della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il
reinserimento dei soggetti con problemi e patologie correlate
all'uso dell'alcool, incentivano la ricerca, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori e definiscono un sistema
informativo di raccolta di dati statistico-epidemiologici
sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale,
assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa
vigente.
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