| 1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante
atti o comportamenti, esercitando taluno dei suoi poteri per
un fine estraneo alla pubblica amministrazione ovvero per il
medesimo fine omettendo indebitamente di esercitarlo,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
non patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è
punito con la reclusione fino a due anni.
Se l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale è punito con la reclusione da due a cinque
anni.
Il vantaggio o il danno sono ingiusti quando,
indipendentemente dallo sviamento del potere, non hanno
giustificazione nell'ordinamento".
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