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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1838
DDL0111-0002
Progetto di legge Camera n. 111 - testo presentato - (DDL13-111)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C111. TESTIPDL
...C111.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC111 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La vigente disciplina del codice
  di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche,
  prescrive che le registrazioni e i verbali (ivi compresi i
  cosiddetti brogliacci, in cui sono trascritte le comunicazioni
  intercettate) siano depositate a disposizione dei difensori
  delle parti entro cinque giorni dal compimento delle
  operazioni.  Successivamente, entro un termine prestabilito, il
  giudice per le indagini preliminari, su indicazione del
  pubblico ministero e dei difensori, decide quali siano le
  conversazioni legittime e rilevanti, disponendone la
  trascrizione e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento,
  mentre ordina lo stralcio e la distruzione di quelle
  irrilevanti (su richiesta di parte: articolo 269, comma 2) o
  illegittime (anche d'ufficio: articolo 271, comma 3).
     Se lo spirito del codice e la sequenza operativa in esso
  disegnata fossero rigorosamente rispettati, anche mercé la
  diligente opera dei difensori, i rischi di lesione della
  riservatezza delle persone, connessi all'uso dell'incisivo e
  delicato strumento investigativo, potrebbero essere contenuti
  in limiti accettabili.
     Una rilevante debolezza della disciplina vigente sta
  tuttavia nel fatto che, con il deposito a disposizione delle
  parti, le intercettazioni, tutte le intercettazioni, anche
  quelle che poi il giudice dichiarerà illegittime o
  irrilevanti, perdono il carattere di segretezza (confrontare
  articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale), con la
  conseguenza che il loro contenuto diventa liberamente
  divulgabile (articolo 114, comma 7, del codice di procedura
  penale).
 
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     La debolezza della disciplina del codice è aggravata dalla
  corrente prassi giudiziaria.
     Le intercettazioni non vengono depositate autonomamente e
  separatamente nel prescritto termine di cinque giorni, né si
  provvede allo stralcio nel termine prestabilito.  Tutte le
  conversazioni registrate, anche quelle che poi risulteranno
  palesemente irrilevanti per il processo, vengono depositate,
  insieme all'intero fascicolo degli atti, a conclusione delle
  indagini preliminari.  Di solito, poi, il pubblico ministero
  neanche al momento di questo deposito tardivo e cumulativo si
  preoccupa di indicare quali siano le conversazioni da
  stralciare siccome "manifestamente irrilevanti" ed altrettanto
  fanno i difensori.  Il giudice quindi, in assenza di
  indicazioni delle parti, non può provvedere allo stralcio e
  dispone la trascrizione di tutte le intercettazioni.
     Le conseguenze di questa prassi, sotto il profilo dei
  rischi di violazione della riservatezza, sono molto
  rilevanti.
     Le intercettazioni (anche quelle che poi risulteranno
  irrilevanti), non solo perdono il carattere di segretezza, ma
  restano nel fascicolo del pubblico ministero a disposizione di
  tutti i soggetti (imputati e parti offese, difensori e loro
  delegati), anche estranei alle conversazioni intercettate,
  interessati al procedimento; chiunque vi abbia interesse
  (articolo 116, comma 1, del codice di procedura penale) può
  estrarre copia dei "brogliacci" o delle trascrizioni; la
  pubblicazione del contenuto delle conversazioni diventa
  legittimo sotto il profilo dell'articolo 684 del codice penale
  e sotto il profilo della diffamazione, anche in danno di terzi
  del tutto estranei alla vicenda processuale, l'acquisizione
  agli atti può essere invocata, più o meno fondatamente, come
  scriminante.
     Insomma è questa prassi, unitamente alle debolezze della
  disciplina codificata, la causa principale dell'uso perverso
  di uno strumento di indagine di cui un moderno apparato
  investigativo non può fare a meno, ma che può essere
  conservato nel nostro ordinamento solo a condizione di
  renderlo compatibile con il rispetto della garanzia della
  riservatezza cui, secondo la migliore dottrina (e secondo la
  solenne enunciazione del primo articolo di una proposta di
  legge all'esame di questo Parlamento), va riconosciuto rango
  costituzionale.
     La descritta prassi giudiziaria - i cui risultati
  certamente confliggono con i criteri di tutela della
  riservatezza delle persone - è resa possibile dal fatto che
  l'omesso deposito nel termine prescritto e la conseguente
  selezione delle conversazioni intercettate, non costituiscono
  causa di inutilizzabilità delle conversazioni stesse.
     E' perciò su questo punto che occorre anzitutto
  intervenire; e non già, in una logica di emergenza, al solo
  scopo di dare risposte emotive alle roventi cronache di questi
  giorni.  Da esse occorre invece trarre occasione per una
  razionale modifica della disciplina del codice che, anche alla
  luce della sua sperimentazione applicativa, configuri una
  trama normativa intessuta intorno ad un giusto punto di
  equilibrio tra il rispetto del diritto fondamentale alla
  riservatezza e l'efficacia dello strumento investigativo.
     Nella presente proposta di legge, attraverso una serie di
  modifiche puntuali che lasciano tuttavia intatto l'impianto
  normativo del codice del 1989, la disciplina delle
  intercettazioni viene così configurata.
     Compiute le operazioni tecniche di intercettazione, il
  deposito dei "brogliacci" (che riportano le trascrizioni
  operate dagli organi di polizia) e dei nastri registrati deve
  avvenire, pena la loro inutilizzabilità, almeno dieci giorni
  prima della chiusura delle indagini preliminari (articolo 1,
  comma 1, lettera  a)  e articolo 3).  Viene
  conseguentemente sostituito il vigente comma 5 dell'articolo
  268 del codice di procedura penale di cui la sperimentazione
  pratica ha rivelato l'inutilità.
     In deroga agli articoli 329, comma 1, e 114, comma 7, del
  codice di procedura penale, il semplice deposito non determina
  la caduta del segreto (articolo 1, comma 1, lettera  b))
  e non legittima la divulgazione del contenuto delle
  conversazioni (articolo 1, comma 1, lettera  g)).
 
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     Dopo la selezione, le conversazioni ritenute illegittime o
  irrilevanti, stralciate e conservate in apposito archivio
  riservato, restano coperte dal segreto (articolo 2), con la
  conseguente applicabilità delle più gravi sanzioni (introdotte
  dagli articoli 8 e 9) previste dagli articoli 326 e 684 del
  codice penale, rispettivamente per la rivelazione ad opera di
  pubblico ufficiale e per la pubblicazione.  Di esse,
  ovviamente, nessuno può legittimamente ottenere copia.
     Le registrazioni dichiarate dal giudice per le indagini
  preliminari legittime e rilevanti vengono acquisite al
  fascicolo del pubblico ministero dopo essere state "purgate"
  delle parti stralciate (articolo 1, comma 1, lettera
  e)).  Del loro contenuto, tuttavia, in deroga
  all'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale,
  continua ad essere vietata la divulgazione (sanzionabile con
  la pena prevista dall'articolo 684 del codice penale) fino a
  che non siano utilizzate nel dibattimento (articolo 1, comma
  1, lettera  g)),  nel cui fascicolo vengono inserite solo
  a specifica richiesta di parte, che è altresi necessaria per
  la trascrizione (articolo 1, comma 1, lettera  d),  e
  articoli 5 e 6).
     Le parti possono chiedere concordemente (articolo 7) che
  al fascicolo del dibattimento, in luogo delle trascrizioni,
  siano acquisiti i verbali (cioè i "brogliacci").
     Con le suesposte modifiche si rafforzano, senza scemare
  l'efficienza dello strumento investigativo, i presidi della
  riservatezza.
     La riduzione dei soggetti legittimati all'accesso e
  l'istituzione dell'archivio riservato limitano di fatto i
  rischi della divulgazione, mentre, sul piano della sanzione
  indiretta, la dilatazione del segreto e del divieto di
  pubblicazione - anche in deroga alla disciplina generale del
  codice, giustificata dalla particolare rilevanza del valore
  tutelato - determinano una estensione dell'area della
  punibilità che, unitamente all'aumento delle pene, può
  costituire utile deterrente contro le violazioni.
     Certo, con particolare riguardo alle intercettazioni
  irrilevanti - le più dotate di gratuita offensività - la
  riservatezza delle persone troverebbe più incisiva tutela
  nella radicale misura della immediata distruzione delle
  registrazioni ad opera del giudice che ne dichiari
  l'irrilevanza.  Ma non appare opportuno - e sarebbe forse
  sospetto di illegittimità costituzionale - privare il
  procedimento di una fonte di prova sulla base di un giudizio
  di irrilevanza formulato dal giudice che non è investito della
  decisione del merito, con irreversibile pregiudizio del
  diritto alla prova della parte che, in dissenso dal giudice,
  ne avesse chiesto l'acquisizione.  Senza dire che la rilevanza
  potrebbe emergere solo nei successivi sviluppi processuali.
     Perciò, un giusto equilibrio fra i contrastanti interessi
  in gioco, sconsiglia l'automatica e immediata distruzione
  delle registrazioni giudicate irrilevanti dal giudice per le
  indagini preliminari.  Resta salva la facoltà del giudice di
  disporne la distruzione a richiesta di parte, nelle ipotesi e
  con le procedure previste dall'articolo 269, comma 2, del
  codice di procedura penale.
     Il meccanismo processuale sopra delineato è certamente in
  grado, con la sanzione di inutilizzabilità, di garantire che
  le conversazioni intercettate passino al vaglio del giudice
  per le indagini preliminari prima di cadere nella generale
  discovery  connessa al deposito del fascicolo del
  pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione
  penale.
     Tuttavia, l'opera di selezione del giudice per le indagini
  preliminari incontra, nella vigente disciplina, due limiti: il
  giudice non può provvedere allo stralcio senza la indicazione
  di almeno una delle parti e può stralciare solo le
  conversazioni che siano "manifestamente" irrilevanti.
     In coerenza con la figura del giudice per le indagini
  preliminari, cui solo in via eccezionale il codice assegna
  poteri d'ufficio, sembra opportuno rimanere ancorati, per lo
  stralcio, alla iniziativa delle parti.  Ma una volta che il
  potere del giudice sia attivato da questa iniziativa, sembra
  altrettanto opportuno - in coerenza con la evoluzione della
  figura del giudice per le indagini preliminari auspicata dalla
  dottrina e già recepita in altra occasione anche dal
  legislatore (confronta articolo 1 della legge 8 aprile 1993,
 
                               Pag. 4
 
  n.  105) - assegnargli più penetranti strumenti di
  valutazione, che possono essere, da un giudice scrupoloso,
  idoneamente utilizzati a tutela della riservatezza.  In questa
  chiave la proposta prevede (articolo 1, comma 1, lettera
  c))  la eliminazione del carattere "manifesto" della
  irrilevanza delle intercettazioni da stralciare.
     La modifica di cui sopra, certamente utile alla
  dilatazione dell'area della segretazione (e della eventuale
  immediata distruzione) di conversazioni non attinenti
  all'oggetto del procedimento, di per sé non garantisce ,
  tuttavia, che la selezione delle conversazioni irrilevanti sia
  ispirata a rigorosi criteri di rispetto della riservatezza:
  per comprensibili motivi di tutela delle ragioni probatorie,
  le parti (e lo stesso giudice per le indagini preliminari),
  anche dopo la suddetta modifica, saranno portati a
  largheggiare nella valutazione di rilevanza delle
  conversazioni intercettate, per non pregiudicarne la
  utilizzabilità quando il quadro probatorio sarà più certo e
  definito.
     Ma anche la più prudente tutela del diritto alla prova non
  esige necessariamente che le registrazioni giudicate legittime
  e rilevanti siano immediatamente, indefettibilmente e
  integralmente trascritte e inserite d'ufficio nel fascicolo
  del dibattimento (che implica la illimitata libertà di
  pubblicazione per effetto della sentenza della Corte
  costituzionale n.  59 del 1995).
     Appare perciò opportuno lasciare alle parti ed al giudice
  - anche come messaggio di  self restraint  - un ulteriore
  momento di riflessione prima di decidere di immetere le
  intercettazioni nel circuito di illimitata pubblicabilità
  degli atti dibattimentali, lasciandole, anche dopo il giudizio
  di rilevanza, alla riservatezza del fascicolo del pubblico
  ministero che, per quanto tutelata (in base alla deroga
  prevista nella presente proposta di legge) debolmente dalla
  sanzione contravvenzionale di cui all'articolo 684 del codice
  penale, costituisce tuttavia una remora, anche morale, alla
  divulgazione.
     Peraltro, le parti che constatino la fedeltà dei
  "brogliacci" al tenore delle conversazioni registrate ben
  possono rinunciare, senza pregiudizio delle loro ragioni
  probatorie, all'oneroso incombente della trascrizione e
  concordemente consentire che al fascicolo del dibattimento
  siano acquisiti solo i predetti brogliacci.  Il che corrisponde
  ad un evidente ragione di economia processuale che, in quanto
  non reca pregiudizio alle ragioni delle parti, appare
  meritevole di tutela.
     In questo senso provvedono l'articolo 1, comma 1, lettera
  e),  e gli articoli 5, 6 e 7 della presente proposta di
  legge.
     Per quanto riguarda le sanzioni penali, la proposta
  prevede (articolo 8) un aumento (nella misura ordinaria di una
  aggravante) delle pene comminate dall'articolo 326 del codice
  penale, quando la violazione del segreto riguardi notizie
  relative ad atti di un procedimento penale.  Una tutela che,
  con la modifica del regime di segretazione delle registrazioni
  depositate e con la riduzione dei soggetti legittimati
  all'accesso (e quindi all'area dei sospettabili della
  rivelazione), può costituire, come s'è detto, un utile
  deterrente contro le violazioni.
     La presente proposta di legge prevede altresì (articolo 9)
  un drastico aumento della sanzione penale per la pubblicazione
  del contenuto di atti di un procedimento penale coperti da
  segreto.  L'attuale previsione sanzionatoria (articolo 684 del
  codice penale), va infatti adeguata al regime del nuovo codice
  di procedura penale che - a differenza del codice del 1930 -
  distingue (articolo 114) tra atti coperti da segreto ed atti
  che, pur non coperti da segreto, non sono pubblicabili.  Ed è
  palesemente illogico riservare lo stesso trattamento
  sanzionatorio a fatti di cui è evidente la diversa
  offensività.
     Per quanto riguarda in particolare le intercettazioni, è
  palese la diversa gravità tra la pubblicazione di
  registrazioni telefoniche già note ad un ampio spettro di
  soggetti ed esposte alla eventualità della divulgazione nel
  dibattimento e la pubblicazione di registrazioni prive di
  rilevanza processuale, conservate in un archivio riservato e
  destinate a rimanere segrete.
 
                               Pag. 5
 
     In ragione di tale diversa oggettività giuridica, la
  fattispecie prevista nell'articolo 9 - che presuppone, in
  pratica, la commissione da parte del pubblico ufficiale del
  reato proprio previsto dall'articolo 326 del codice penale,
  nel quale può concorrere l'autore della divulgazione - deve
  considerarsi reato autonomo rispetto alla contravvenzione
  prevista nel comma 1 dell'articolo 684 del codice penale, che
  presuppone, al contrario, che non vi sia stata violazione del
  segreto ed esclude quindi ogni correlazione con il delitto
  previsto dal citato articolo 326.
 
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