| Onorevoli Colleghi! - La vigente disciplina del codice
di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche,
prescrive che le registrazioni e i verbali (ivi compresi i
cosiddetti brogliacci, in cui sono trascritte le comunicazioni
intercettate) siano depositate a disposizione dei difensori
delle parti entro cinque giorni dal compimento delle
operazioni. Successivamente, entro un termine prestabilito, il
giudice per le indagini preliminari, su indicazione del
pubblico ministero e dei difensori, decide quali siano le
conversazioni legittime e rilevanti, disponendone la
trascrizione e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento,
mentre ordina lo stralcio e la distruzione di quelle
irrilevanti (su richiesta di parte: articolo 269, comma 2) o
illegittime (anche d'ufficio: articolo 271, comma 3).
Se lo spirito del codice e la sequenza operativa in esso
disegnata fossero rigorosamente rispettati, anche mercé la
diligente opera dei difensori, i rischi di lesione della
riservatezza delle persone, connessi all'uso dell'incisivo e
delicato strumento investigativo, potrebbero essere contenuti
in limiti accettabili.
Una rilevante debolezza della disciplina vigente sta
tuttavia nel fatto che, con il deposito a disposizione delle
parti, le intercettazioni, tutte le intercettazioni, anche
quelle che poi il giudice dichiarerà illegittime o
irrilevanti, perdono il carattere di segretezza (confrontare
articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale), con la
conseguenza che il loro contenuto diventa liberamente
divulgabile (articolo 114, comma 7, del codice di procedura
penale).
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La debolezza della disciplina del codice è aggravata dalla
corrente prassi giudiziaria.
Le intercettazioni non vengono depositate autonomamente e
separatamente nel prescritto termine di cinque giorni, né si
provvede allo stralcio nel termine prestabilito. Tutte le
conversazioni registrate, anche quelle che poi risulteranno
palesemente irrilevanti per il processo, vengono depositate,
insieme all'intero fascicolo degli atti, a conclusione delle
indagini preliminari. Di solito, poi, il pubblico ministero
neanche al momento di questo deposito tardivo e cumulativo si
preoccupa di indicare quali siano le conversazioni da
stralciare siccome "manifestamente irrilevanti" ed altrettanto
fanno i difensori. Il giudice quindi, in assenza di
indicazioni delle parti, non può provvedere allo stralcio e
dispone la trascrizione di tutte le intercettazioni.
Le conseguenze di questa prassi, sotto il profilo dei
rischi di violazione della riservatezza, sono molto
rilevanti.
Le intercettazioni (anche quelle che poi risulteranno
irrilevanti), non solo perdono il carattere di segretezza, ma
restano nel fascicolo del pubblico ministero a disposizione di
tutti i soggetti (imputati e parti offese, difensori e loro
delegati), anche estranei alle conversazioni intercettate,
interessati al procedimento; chiunque vi abbia interesse
(articolo 116, comma 1, del codice di procedura penale) può
estrarre copia dei "brogliacci" o delle trascrizioni; la
pubblicazione del contenuto delle conversazioni diventa
legittimo sotto il profilo dell'articolo 684 del codice penale
e sotto il profilo della diffamazione, anche in danno di terzi
del tutto estranei alla vicenda processuale, l'acquisizione
agli atti può essere invocata, più o meno fondatamente, come
scriminante.
Insomma è questa prassi, unitamente alle debolezze della
disciplina codificata, la causa principale dell'uso perverso
di uno strumento di indagine di cui un moderno apparato
investigativo non può fare a meno, ma che può essere
conservato nel nostro ordinamento solo a condizione di
renderlo compatibile con il rispetto della garanzia della
riservatezza cui, secondo la migliore dottrina (e secondo la
solenne enunciazione del primo articolo di una proposta di
legge all'esame di questo Parlamento), va riconosciuto rango
costituzionale.
La descritta prassi giudiziaria - i cui risultati
certamente confliggono con i criteri di tutela della
riservatezza delle persone - è resa possibile dal fatto che
l'omesso deposito nel termine prescritto e la conseguente
selezione delle conversazioni intercettate, non costituiscono
causa di inutilizzabilità delle conversazioni stesse.
E' perciò su questo punto che occorre anzitutto
intervenire; e non già, in una logica di emergenza, al solo
scopo di dare risposte emotive alle roventi cronache di questi
giorni. Da esse occorre invece trarre occasione per una
razionale modifica della disciplina del codice che, anche alla
luce della sua sperimentazione applicativa, configuri una
trama normativa intessuta intorno ad un giusto punto di
equilibrio tra il rispetto del diritto fondamentale alla
riservatezza e l'efficacia dello strumento investigativo.
Nella presente proposta di legge, attraverso una serie di
modifiche puntuali che lasciano tuttavia intatto l'impianto
normativo del codice del 1989, la disciplina delle
intercettazioni viene così configurata.
Compiute le operazioni tecniche di intercettazione, il
deposito dei "brogliacci" (che riportano le trascrizioni
operate dagli organi di polizia) e dei nastri registrati deve
avvenire, pena la loro inutilizzabilità, almeno dieci giorni
prima della chiusura delle indagini preliminari (articolo 1,
comma 1, lettera a) e articolo 3). Viene
conseguentemente sostituito il vigente comma 5 dell'articolo
268 del codice di procedura penale di cui la sperimentazione
pratica ha rivelato l'inutilità.
In deroga agli articoli 329, comma 1, e 114, comma 7, del
codice di procedura penale, il semplice deposito non determina
la caduta del segreto (articolo 1, comma 1, lettera b))
e non legittima la divulgazione del contenuto delle
conversazioni (articolo 1, comma 1, lettera g)).
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Dopo la selezione, le conversazioni ritenute illegittime o
irrilevanti, stralciate e conservate in apposito archivio
riservato, restano coperte dal segreto (articolo 2), con la
conseguente applicabilità delle più gravi sanzioni (introdotte
dagli articoli 8 e 9) previste dagli articoli 326 e 684 del
codice penale, rispettivamente per la rivelazione ad opera di
pubblico ufficiale e per la pubblicazione. Di esse,
ovviamente, nessuno può legittimamente ottenere copia.
Le registrazioni dichiarate dal giudice per le indagini
preliminari legittime e rilevanti vengono acquisite al
fascicolo del pubblico ministero dopo essere state "purgate"
delle parti stralciate (articolo 1, comma 1, lettera
e)). Del loro contenuto, tuttavia, in deroga
all'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale,
continua ad essere vietata la divulgazione (sanzionabile con
la pena prevista dall'articolo 684 del codice penale) fino a
che non siano utilizzate nel dibattimento (articolo 1, comma
1, lettera g)), nel cui fascicolo vengono inserite solo
a specifica richiesta di parte, che è altresi necessaria per
la trascrizione (articolo 1, comma 1, lettera d), e
articoli 5 e 6).
Le parti possono chiedere concordemente (articolo 7) che
al fascicolo del dibattimento, in luogo delle trascrizioni,
siano acquisiti i verbali (cioè i "brogliacci").
Con le suesposte modifiche si rafforzano, senza scemare
l'efficienza dello strumento investigativo, i presidi della
riservatezza.
La riduzione dei soggetti legittimati all'accesso e
l'istituzione dell'archivio riservato limitano di fatto i
rischi della divulgazione, mentre, sul piano della sanzione
indiretta, la dilatazione del segreto e del divieto di
pubblicazione - anche in deroga alla disciplina generale del
codice, giustificata dalla particolare rilevanza del valore
tutelato - determinano una estensione dell'area della
punibilità che, unitamente all'aumento delle pene, può
costituire utile deterrente contro le violazioni.
Certo, con particolare riguardo alle intercettazioni
irrilevanti - le più dotate di gratuita offensività - la
riservatezza delle persone troverebbe più incisiva tutela
nella radicale misura della immediata distruzione delle
registrazioni ad opera del giudice che ne dichiari
l'irrilevanza. Ma non appare opportuno - e sarebbe forse
sospetto di illegittimità costituzionale - privare il
procedimento di una fonte di prova sulla base di un giudizio
di irrilevanza formulato dal giudice che non è investito della
decisione del merito, con irreversibile pregiudizio del
diritto alla prova della parte che, in dissenso dal giudice,
ne avesse chiesto l'acquisizione. Senza dire che la rilevanza
potrebbe emergere solo nei successivi sviluppi processuali.
Perciò, un giusto equilibrio fra i contrastanti interessi
in gioco, sconsiglia l'automatica e immediata distruzione
delle registrazioni giudicate irrilevanti dal giudice per le
indagini preliminari. Resta salva la facoltà del giudice di
disporne la distruzione a richiesta di parte, nelle ipotesi e
con le procedure previste dall'articolo 269, comma 2, del
codice di procedura penale.
Il meccanismo processuale sopra delineato è certamente in
grado, con la sanzione di inutilizzabilità, di garantire che
le conversazioni intercettate passino al vaglio del giudice
per le indagini preliminari prima di cadere nella generale
discovery connessa al deposito del fascicolo del
pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione
penale.
Tuttavia, l'opera di selezione del giudice per le indagini
preliminari incontra, nella vigente disciplina, due limiti: il
giudice non può provvedere allo stralcio senza la indicazione
di almeno una delle parti e può stralciare solo le
conversazioni che siano "manifestamente" irrilevanti.
In coerenza con la figura del giudice per le indagini
preliminari, cui solo in via eccezionale il codice assegna
poteri d'ufficio, sembra opportuno rimanere ancorati, per lo
stralcio, alla iniziativa delle parti. Ma una volta che il
potere del giudice sia attivato da questa iniziativa, sembra
altrettanto opportuno - in coerenza con la evoluzione della
figura del giudice per le indagini preliminari auspicata dalla
dottrina e già recepita in altra occasione anche dal
legislatore (confronta articolo 1 della legge 8 aprile 1993,
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n. 105) - assegnargli più penetranti strumenti di
valutazione, che possono essere, da un giudice scrupoloso,
idoneamente utilizzati a tutela della riservatezza. In questa
chiave la proposta prevede (articolo 1, comma 1, lettera
c)) la eliminazione del carattere "manifesto" della
irrilevanza delle intercettazioni da stralciare.
La modifica di cui sopra, certamente utile alla
dilatazione dell'area della segretazione (e della eventuale
immediata distruzione) di conversazioni non attinenti
all'oggetto del procedimento, di per sé non garantisce ,
tuttavia, che la selezione delle conversazioni irrilevanti sia
ispirata a rigorosi criteri di rispetto della riservatezza:
per comprensibili motivi di tutela delle ragioni probatorie,
le parti (e lo stesso giudice per le indagini preliminari),
anche dopo la suddetta modifica, saranno portati a
largheggiare nella valutazione di rilevanza delle
conversazioni intercettate, per non pregiudicarne la
utilizzabilità quando il quadro probatorio sarà più certo e
definito.
Ma anche la più prudente tutela del diritto alla prova non
esige necessariamente che le registrazioni giudicate legittime
e rilevanti siano immediatamente, indefettibilmente e
integralmente trascritte e inserite d'ufficio nel fascicolo
del dibattimento (che implica la illimitata libertà di
pubblicazione per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 59 del 1995).
Appare perciò opportuno lasciare alle parti ed al giudice
- anche come messaggio di self restraint - un ulteriore
momento di riflessione prima di decidere di immetere le
intercettazioni nel circuito di illimitata pubblicabilità
degli atti dibattimentali, lasciandole, anche dopo il giudizio
di rilevanza, alla riservatezza del fascicolo del pubblico
ministero che, per quanto tutelata (in base alla deroga
prevista nella presente proposta di legge) debolmente dalla
sanzione contravvenzionale di cui all'articolo 684 del codice
penale, costituisce tuttavia una remora, anche morale, alla
divulgazione.
Peraltro, le parti che constatino la fedeltà dei
"brogliacci" al tenore delle conversazioni registrate ben
possono rinunciare, senza pregiudizio delle loro ragioni
probatorie, all'oneroso incombente della trascrizione e
concordemente consentire che al fascicolo del dibattimento
siano acquisiti solo i predetti brogliacci. Il che corrisponde
ad un evidente ragione di economia processuale che, in quanto
non reca pregiudizio alle ragioni delle parti, appare
meritevole di tutela.
In questo senso provvedono l'articolo 1, comma 1, lettera
e), e gli articoli 5, 6 e 7 della presente proposta di
legge.
Per quanto riguarda le sanzioni penali, la proposta
prevede (articolo 8) un aumento (nella misura ordinaria di una
aggravante) delle pene comminate dall'articolo 326 del codice
penale, quando la violazione del segreto riguardi notizie
relative ad atti di un procedimento penale. Una tutela che,
con la modifica del regime di segretazione delle registrazioni
depositate e con la riduzione dei soggetti legittimati
all'accesso (e quindi all'area dei sospettabili della
rivelazione), può costituire, come s'è detto, un utile
deterrente contro le violazioni.
La presente proposta di legge prevede altresì (articolo 9)
un drastico aumento della sanzione penale per la pubblicazione
del contenuto di atti di un procedimento penale coperti da
segreto. L'attuale previsione sanzionatoria (articolo 684 del
codice penale), va infatti adeguata al regime del nuovo codice
di procedura penale che - a differenza del codice del 1930 -
distingue (articolo 114) tra atti coperti da segreto ed atti
che, pur non coperti da segreto, non sono pubblicabili. Ed è
palesemente illogico riservare lo stesso trattamento
sanzionatorio a fatti di cui è evidente la diversa
offensività.
Per quanto riguarda in particolare le intercettazioni, è
palese la diversa gravità tra la pubblicazione di
registrazioni telefoniche già note ad un ampio spettro di
soggetti ed esposte alla eventualità della divulgazione nel
dibattimento e la pubblicazione di registrazioni prive di
rilevanza processuale, conservate in un archivio riservato e
destinate a rimanere segrete.
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In ragione di tale diversa oggettività giuridica, la
fattispecie prevista nell'articolo 9 - che presuppone, in
pratica, la commissione da parte del pubblico ufficiale del
reato proprio previsto dall'articolo 326 del codice penale,
nel quale può concorrere l'autore della divulgazione - deve
considerarsi reato autonomo rispetto alla contravvenzione
prevista nel comma 1 dell'articolo 684 del codice penale, che
presuppone, al contrario, che non vi sia stata violazione del
segreto ed esclude quindi ogni correlazione con il delitto
previsto dal citato articolo 326.
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