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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1839
DDL0111-0003
Progetto di legge Camera n. 111 - testo presentato - (DDL13-111)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C111. TESTIPDL
...C111.
Pag. 6 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC111 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  All'articolo 268 del codice di procedura penale sono
  apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al comma 4, dopo la parola: "operazioni" sono
  aggiunte le seguenti: "e comunque almeno dieci giorni prima
  dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405,
  comma 1";
         b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
     " 5.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 329,
  comma 1, i verbali e le registrazioni rimangono coperti dal
  segreto anche dopo il deposito e fino a che non ne sia
  disposta l'acquisizione a norma del comma 6";
         c)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
     " 6.  Ai difensori delle parti è immediatamente dato
  avviso che, entro il termine fissato a norma del comma 4,
  hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
  registrazioni.  Scaduto il termine, il giudice dispone
  l'acquisizione dei verbali e delle conversazioni o dei flussi
  di comunicazioni informatiche o telematiche indicate dalle
  parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche
  d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
  cui è vietata l'utilizzazione o non è stata disposta
  l'acquisizione.  Il pubblico ministero e i difensori hanno
  diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
  ventiquattro ore prima";
         d)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
     " 7.  Su richiesta delle parti il giudice dispone la
  trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire,
 
                               Pag. 7
 
  osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
  l'espletamento delle perizie";
         e)  dopo il comma 7 è inserito il seguente:
     "7- bis.  I verbali e le conversazioni di cui sia
  stata disposta l'acquisizione o la trascrizione a norma dei
  commi 6 e 7 sono allegati al fascicolo del pubblico ministero
  previa cancellazione delle parti stralciate";
         f)  il comma 8 è sostituito dal seguente:
     " 8.  I difensori possono estrarre copie dei verbali e
  delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
  registrazione su nastro magnetico.  In caso di intercettazione
  di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
  difensori possono richiedere copie su idoneo supporto dei
  flussi intercettati, ovvero copie della stampa prevista dal
  comma 7";
         g)  dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
     "8- bis.  In deroga a quanto previsto dall'articolo
  114, comma 7, è vietata la pubblicazione del contenuto delle
  trascrizioni, delle registrazioni e dei flussi di
  comunicazioni di cui al comma 8, fino a che non siano state
  utilizzate nel dibattimento.".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-111 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0111 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=011100 00 FASCIDC=13DDL0111 SORTNAV=0011100 000 00000 ZZDDLC111 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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