| 1. Il comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura
penale, è sostituito dal seguente:
" 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di
testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di
inamissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni
prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la
indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
Entro lo stesso termine deve essere depositata la richiesta di
utilizzazione delle comunicazioni allegate al fascicolo del
pubblico ministero a norma dell'articolo 268 comma
7- bis ".
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