| (Limiti di ammissibilità
delle intercettazioni).
1. Il primo comma dell'articolo 266 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita
nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione, determinata a norma
dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a due anni e
superiore nel massimo a sei anni;
b) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
c) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
d) delitti di contrabbando;
e) delitti di cui agli articoli 319, 321, 326,
terzo comma, 356, 416- bis, 416- ter e 600- ter
del codice penale;
f) reati di usura, abusiva attività finanziaria,
ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone,
commessi col mezzo del telefono".
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