| (Presupposti e forme del provvedimento).
1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento) - 1.
Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto
motivato quando:
a) vi sono gravi indizi di reato;
b) sussistono elementi concreti per ritenere che
il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai
fatti per i quali si procede;
c) l'intercettazione è assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
2. Il giudice, ai fini della decisione sulla
richiesta del pubblico ministero, verifica anche la
correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione
con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel
comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i
risultati di essa non possono essere utilizzati.
4. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalità e la durata delle
operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma
può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di
novanta giorni.
5. Salvo quanto previsto da disposizioni
particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni
Pag. 5
tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel
corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può
richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra
presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi
elementi che rendano assolutamente indispensabile
l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle
indagini.
6. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
7. In apposito registro riservato, tenuto
nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un
ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".
| |