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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1851
DDL0111-0004
Relazione Camera n. 111-A (DDL13-111-A)
(suddiviso in 40 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A. TESTIPDL
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche e al codice penale in materia di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale.
Pag. 4 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC111A ZZ13 ZZPD ZZRM
         (Presupposti e forme del provvedimento). 
     1.  L'articolo 267 del codice di procedura penale è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 267  (Presupposti e forme del provvedimento) - 1.
  Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
  preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
  dall'articolo 266.  L'autorizzazione è data con decreto
  motivato quando:
         a)  vi sono gravi indizi di reato;
         b)  sussistono elementi concreti per ritenere che
  il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai
  fatti per i quali si procede;
         c)  l'intercettazione è assolutamente
  indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
     2.  Il giudice, ai fini della decisione sulla
  richiesta del pubblico ministero, verifica anche la
  correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
       3.  Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo
  di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
  alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione
  con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
  comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel
  comma 1.  Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
  decide sulla convalida con decreto motivato.  Se il decreto del
  pubblico ministero non viene convalidato nel termine
  stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i
  risultati di essa non possono essere utilizzati.
     4.  Il decreto del pubblico ministero che dispone
  l'intercettazione indica le modalità e la durata delle
  operazioni.  Tale durata non può superare i quindici giorni, ma
  può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
  periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i
  presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di
  novanta giorni.
     5.  Salvo quanto previsto da disposizioni
  particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni
 
                               Pag. 5
 
  tra presenti non può essere prorogata più di due volte.  Nel
  corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può
  richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra
  presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi
  elementi che rendano assolutamente indispensabile
  l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle
  indagini.
     6.  Il pubblico ministero procede alle operazioni
  personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
  giudiziaria.
     7.  In apposito registro riservato, tenuto
  nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un
  ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
  convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
  intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-111-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0111 TOTPAG=0020 TOTDOC=0040 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=011100A00 FASCIDC=13DDL0111 A SORTNAV=0011100A000 00000 ZZDDLC111A NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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