| (Presupposti e forme del provvedimento per i delitti di
criminalità organizzata).
1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267
del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è
data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è
necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad
un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo
del telefono, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi
nonché elementi concreti per ritenere che il controllo
dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i
quali si procede. Quando si tratta di intercettazione di
comunicazioni tra presenti che sia disposta in un procedimento
relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga
nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,
l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di
ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività
criminosa".
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2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, al comma 2 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "per periodi successivi" sono
inserite le parole: "anche discontinui";
b) dopo le parole: "indicati nel comma 1" sono
inserite le parole: "fino ad un massimo complessivo di
centoventi giorni".
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