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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1854
DDL0111-0007
Relazione Camera n. 111-A (DDL13-111-A)
(suddiviso in 40 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A. TESTIPDL
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche e al codice penale in materia di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale.
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC111A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Trasmissione, acquisizione, trascrizione e uso delle
                     intercettazioni). 
     1.  Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono
  inseriti i seguenti:
     "Art. 268- bis.  -  (Trasmissione e deposito dei
  verbali). -  1.  Entro cinque giorni dalla conclusione
  delle operazioni e comunque almeno trenta giorni prima
  dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405,
  comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice per le
 
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  indagini preliminari i verbali, i flussi di comunicazioni
  informatiche o telematiche e le registrazioni indicando i
  flussi, le conversazioni o le parti di essi, che ritiene
  rilevanti ai fini delle indagini ed enunciando le ragioni
  della rilevanza.  Con i verbali sono trasmessi anche i decreti
  che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
  l'intercettazione.
       2.  Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il
  giudice fissa l'udienza in camera di consiglio dandone avviso
  al pubblico ministero e ai difensori delle parti.  Ai difensori
  è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti
  depositati nell'archivio riservato, di ascoltare le
  registrazioni e di estrarne copia.  Gli avvisi sono comunicati
  ai difensori, almeno quindici giorni prima dell'udienza.
       3.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 329,
  comma 1, i verbali, i flussi e le registrazioni rimangono
  coperti dal segreto fino a quando non ne sia stata disposta
  l'acquisizione nell'udienza di cui all'articolo
  268- ter.
     Art. 268- ter.  -  (Udienza di acquisizione delle
  conversazioni). -  1.  Nell'udienza il giudice, sentite le
  parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione, anche
  parziale, dei flussi e delle registrazioni rilevanti di cui
  non è vietata l'utilizzazione.  La documentazione non acquisita
  è immediatamente restituita al pubblico ministero e rimane
  custodita nell'archivio riservato.
       2.  I difensori possono estrarre copie dei verbali e
  fare eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle
  registrazioni acquisite.  In caso di intercettazione di flussi
  di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori
  possono richiedere copie su idoneo supporto dei flussi
  acquisiti.
       3.  Il giudice, a richiesta di parte, dispone la
  trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma
  intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di
  comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.  Le parti
  possono riservarsi di richiedere la trascrizione o la stampa
  all'udienza preliminare ovvero, se questa manchi, al momento
  della richiesta di ammissione delle prove in dibattimento.
 
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  Resta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di disporre,
  anche d'ufficio, la trascrizione o la stampa.
     Art. 268- quater.  -  (Trascrizione delle
  registrazioni). -  1.  Per le operazioni di trascrizione e
  stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previste
  per l'espletamento delle perizie.
       2.  Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe
  sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e i
  difensori possono estrarne copia.
       3.  Se prima della conclusione delle operazioni di
  trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio,
  il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle
  deliberazioni quando per la decisione non è necessario
  attendere l'esito delle operazioni peritali.
     4.  La stampa e le trascrizioni sono inserite nel
  fascicolo del dibattimento.  In luogo della trascrizione le
  parti possono concordare l'inserimento nel fascicolo del
  dibattimento dei verbali delle intercettazioni.
     Art. 268- quinquies.  -  (Uso delle intercettazioni
  nel corso delle indagini preliminari). -  1.  Quando deve
  richiedere un provvedimento prima del deposito previsto
  dall'articolo 268- bis,  comma 2, il pubblico ministero
  può presentare al giudice i verbali e le registrazioni delle
  intercettazioni fino a quel momento effettuate.  Fermo restando
  il diritto delle parti, nei casi previsti dalla legge, di
  prendere visione ed estrarre copia degli atti utilizzati per
  la decisione, i verbali e le registrazioni restano custoditi
  nell'archivio riservato.
     Art. 268- sexies.  -  (Ascolto e acquisizione di
  conversazioni disposti dal giudice). -  1.  In ogni stato
  e grado del procedimento il giudice, ai fini della decisione
  da adottare, può disporre, a richiesta di parte,
  l'acquisizione dei verbali, dei flussi di comunicazioni
  informatiche o telematiche e delle registrazioni, con il
  procedimento di cui agli articoli 268- bis,  268- ter
  e 268- quater,  nonché disporre la trascrizione di altre
  registrazioni solo se la loro rilevanza sia emersa
  successivamente alla udienza preliminare".
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-111-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0111 TOTPAG=0020 TOTDOC=0040 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=025 PAGFIN=0008 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=011100A00 FASCIDC=13DDL0111 A SORTNAV=0011100A000 00000 ZZDDLC111A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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