| (Trasmissione, acquisizione, trascrizione e uso delle
intercettazioni).
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 268- bis. - (Trasmissione e deposito dei
verbali). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione
delle operazioni e comunque almeno trenta giorni prima
dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405,
comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice per le
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indagini preliminari i verbali, i flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche e le registrazioni indicando i
flussi, le conversazioni o le parti di essi, che ritiene
rilevanti ai fini delle indagini ed enunciando le ragioni
della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti
che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il
giudice fissa l'udienza in camera di consiglio dandone avviso
al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori
è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti
depositati nell'archivio riservato, di ascoltare le
registrazioni e di estrarne copia. Gli avvisi sono comunicati
ai difensori, almeno quindici giorni prima dell'udienza.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329,
comma 1, i verbali, i flussi e le registrazioni rimangono
coperti dal segreto fino a quando non ne sia stata disposta
l'acquisizione nell'udienza di cui all'articolo
268- ter.
Art. 268- ter. - (Udienza di acquisizione delle
conversazioni). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le
parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione, anche
parziale, dei flussi e delle registrazioni rilevanti di cui
non è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita
è immediatamente restituita al pubblico ministero e rimane
custodita nell'archivio riservato.
2. I difensori possono estrarre copie dei verbali e
fare eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle
registrazioni acquisite. In caso di intercettazione di flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori
possono richiedere copie su idoneo supporto dei flussi
acquisiti.
3. Il giudice, a richiesta di parte, dispone la
trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma
intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Le parti
possono riservarsi di richiedere la trascrizione o la stampa
all'udienza preliminare ovvero, se questa manchi, al momento
della richiesta di ammissione delle prove in dibattimento.
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Resta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di disporre,
anche d'ufficio, la trascrizione o la stampa.
Art. 268- quater. - (Trascrizione delle
registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione e
stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previste
per l'espletamento delle perizie.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe
sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e i
difensori possono estrarne copia.
3. Se prima della conclusione delle operazioni di
trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio,
il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle
deliberazioni quando per la decisione non è necessario
attendere l'esito delle operazioni peritali.
4. La stampa e le trascrizioni sono inserite nel
fascicolo del dibattimento. In luogo della trascrizione le
parti possono concordare l'inserimento nel fascicolo del
dibattimento dei verbali delle intercettazioni.
Art. 268- quinquies. - (Uso delle intercettazioni
nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando deve
richiedere un provvedimento prima del deposito previsto
dall'articolo 268- bis, comma 2, il pubblico ministero
può presentare al giudice i verbali e le registrazioni delle
intercettazioni fino a quel momento effettuate. Fermo restando
il diritto delle parti, nei casi previsti dalla legge, di
prendere visione ed estrarre copia degli atti utilizzati per
la decisione, i verbali e le registrazioni restano custoditi
nell'archivio riservato.
Art. 268- sexies. - (Ascolto e acquisizione di
conversazioni disposti dal giudice). - 1. In ogni stato
e grado del procedimento il giudice, ai fini della decisione
da adottare, può disporre, a richiesta di parte,
l'acquisizione dei verbali, dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche e delle registrazioni, con il
procedimento di cui agli articoli 268- bis, 268- ter
e 268- quater, nonché disporre la trascrizione di altre
registrazioni solo se la loro rilevanza sia emersa
successivamente alla udienza preliminare".
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