| (Conservazione della documentazione).
1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 269 (Conservazione della documentazione). -
1. I verbali e le registrazioni sono conservati
integralmente in apposito archivio riservato tenuto
nell'ufficio del pubblico ministero che ha disposto
l'intercettazione. Le registrazioni ed i flussi di cui non sia
stata disposta l'acquisizione a norma dell'articolo 268 ed i
verbali ad esse relativi restano coperti da segreto, salvo che
ne sia disposta l'acquisizione nel corso del giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3,
le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più
soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati o il
pubblico ministero, quando la documentazione depositata
nell'archivio riservato è palesemente estranea al
procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio, a
norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta
contestualmente all'archiviazione. La distruzione è comunque
ordinata, trascorsi dieci anni dalla data di archiviazione del
procedimento.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene
eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è
redatto verbale".
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