| (Archivio riservato delle intercettazioni).
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 89- bis. - (Archivio riservato delle
intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico
ministero è istituito l'archivio riservato previsto
dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi
i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del pubblico ministero, con modalità tali da
assicurare la riservatezza della documentazione in esso
contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico
ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti
dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato
in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora
iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti
nell'archivio di cui è stata presa conoscenza".
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