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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1863
DDL0111-0016
Relazione Camera n. 111-A (DDL13-111-A)
(suddiviso in 40 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A. TESTIPDL
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A.
Pag. 13 PROPOSTE DI LEGGE N. 111, d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC111A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  All'articolo 268 del codice di procedura penale sono
  apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al comma 4, dopo la parola: "operazioni" sono
  aggiunte le seguenti: "e comunque almeno dieci giorni prima
  dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405,
  comma 1";
         b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
     " 5.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 329,
  comma 1, i verbali e le registrazioni rimangono coperti dal
  segreto anche dopo il deposito e fino a che non ne sia
  disposta l'acquisizione a norma del comma 6";
         c)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
     " 6.  Ai difensori delle parti è immediatamente dato
  avviso che, entro il termine fissato a norma del comma 4,
  hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
  registrazioni.  Scaduto il termine, il giudice dispone
  l'acquisizione dei verbali e delle conversazioni o dei flussi
  di comunicazioni informatiche o telematiche indicate dalle
  parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche
  d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
  cui è vietata l'utilizzazione o non è stata disposta
  l'acquisizione.  Il pubblico ministero e i difensori hanno
  diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
  ventiquattro ore prima";
         d)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
     " 7.  Su richiesta delle parti il giudice dispone la
  trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire,
  osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
  l'espletamento delle perizie";
         e)  dopo il comma 7 è inserito il seguente:
     "7- bis.  I verbali e le conversazioni di cui sia
  stata disposta l'acquisizione o la trascrizione a norma dei
  commi 6 e 7 sono allegati al fascicolo del pubblico ministero
  previa cancellazione delle parti stralciate";
         f)  il comma 8 è sostituito dal seguente:
     " 8.  I difensori possono estrarre copie dei verbali e
  delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
  registrazione su nastro magnetico.  In caso di intercettazione
  di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
  difensori possono richiedere copie su idoneo supporto dei
  flussi intercettati, ovvero copie della stampa prevista dal
  comma 7";
         g)  dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
     "8- bis.  In deroga a quanto previsto dall'articolo
  114, comma 7, è vietata la pubblicazione del contenuto delle
  trascrizioni, delle registrazioni e dei flussi di
  comunicazioni di cui al comma 8, fino a che non siano state
  utilizzate nel dibattimento.".
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-111-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0111 TOTPAG=0020 TOTDOC=0040 NDOC=0016 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=011100A00 FASCIDC=13DDL0111 A SORTNAV=0011100A000 00000 ZZDDLC111A NDOC0016 TIPDOCL DOCTIT0016 NDOC0016



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