| 1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: "operazioni" sono
aggiunte le seguenti: "e comunque almeno dieci giorni prima
dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405,
comma 1";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329,
comma 1, i verbali e le registrazioni rimangono coperti dal
segreto anche dopo il deposito e fino a che non ne sia
disposta l'acquisizione a norma del comma 6";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma del comma 4,
hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone
l'acquisizione dei verbali e delle conversazioni o dei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche indicate dalle
parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche
d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
cui è vietata l'utilizzazione o non è stata disposta
l'acquisizione. Il pubblico ministero e i difensori hanno
diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
ventiquattro ore prima";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Su richiesta delle parti il giudice dispone la
trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
l'espletamento delle perizie";
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7- bis. I verbali e le conversazioni di cui sia
stata disposta l'acquisizione o la trascrizione a norma dei
commi 6 e 7 sono allegati al fascicolo del pubblico ministero
previa cancellazione delle parti stralciate";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. I difensori possono estrarre copie dei verbali e
delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione
di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono richiedere copie su idoneo supporto dei
flussi intercettati, ovvero copie della stampa prevista dal
comma 7";
g) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8- bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
114, comma 7, è vietata la pubblicazione del contenuto delle
trascrizioni, delle registrazioni e dei flussi di
comunicazioni di cui al comma 8, fino a che non siano state
utilizzate nel dibattimento.".
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