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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1872
DDL0111-0025
Relazione Camera n. 111-A (DDL13-111-A)
(suddiviso in 40 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A. TESTIPDL
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A.
Pag. 15 N. 595, d'iniziativa del deputato Soda
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC111A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Il comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura
  penale è sostituito dal seguente:
     " 4.  I verbali e le registrazioni sono immediatamente
  trasmessi al pubblico ministero.  Entro cinque giorni dalla
  conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette
  al giudice i verbali e le registrazioni che appaiono
  manifestamente irrilevanti, sia ai fini della acquisizione
  della prova del reato per il quale si procede sia ai fini
  degli accertamenti su fatti e circostanze a favore della
  persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 358,
  per la loro espunzione dagli atti del procedimento.  Il
  giudice, accertata la irrilevanza dei verbali e delle
  registrazioni, ne dispone la conservazione in un fascicolo
  separato.  Della ordinanza di formazione del fascicolo separato
  è data comunicazione al pubblico ministero e ai difensori
  delle parti.  I verbali e le registrazioni conservati in
  separato fascicolo sono depositati in cancelleria ai sensi del
  comma 2 dell'articolo 409 quando le indagini preliminari non
  si concludono con richiesta di archiviazione.  Su istanza dei
  difensori delle parti, il giudice dispone l'acquisizione agli
  atti del processo delle registrazioni telefoniche e dei
  verbali conservati nel fascicolo separato, ritenuti rilevanti
  ai fini della decisione.  I verbali e le registrazioni, per i
  quali non sia stata disposta la conservazione in un fascicolo
  separato, entro cinque giorni dalla conclusione delle
  operazioni sono depositati in segreteria insieme ai decreti
  che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
  l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal
  pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca
  necessaria una proroga".
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-111-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0111 TOTPAG=0020 TOTDOC=0040 NDOC=0025 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=011100A00 FASCIDC=13DDL0111 A SORTNAV=0011100A000 00000 ZZDDLC111A NDOC0025 TIPDOCL DOCTIT0025 NDOC0025



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