| 1. Il comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette
al giudice i verbali e le registrazioni che appaiono
manifestamente irrilevanti, sia ai fini della acquisizione
della prova del reato per il quale si procede sia ai fini
degli accertamenti su fatti e circostanze a favore della
persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 358,
per la loro espunzione dagli atti del procedimento. Il
giudice, accertata la irrilevanza dei verbali e delle
registrazioni, ne dispone la conservazione in un fascicolo
separato. Della ordinanza di formazione del fascicolo separato
è data comunicazione al pubblico ministero e ai difensori
delle parti. I verbali e le registrazioni conservati in
separato fascicolo sono depositati in cancelleria ai sensi del
comma 2 dell'articolo 409 quando le indagini preliminari non
si concludono con richiesta di archiviazione. Su istanza dei
difensori delle parti, il giudice dispone l'acquisizione agli
atti del processo delle registrazioni telefoniche e dei
verbali conservati nel fascicolo separato, ritenuti rilevanti
ai fini della decisione. I verbali e le registrazioni, per i
quali non sia stata disposta la conservazione in un fascicolo
separato, entro cinque giorni dalla conclusione delle
operazioni sono depositati in segreteria insieme ai decreti
che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal
pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca
necessaria una proroga".
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