| 1. Dopo l'articolo 363 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 363- bis. (Omessa distruzione ed uso di
intercettazioni inutilizzabili). Il giudice o il pubblico
ministero il quale, fuori del caso previsto dall'articolo 271,
comma 3, del codice di procedura penale, omettendo di disporre
la distruzione della documentazione relativa ai risultati
dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra
presenti, telefoniche o in altra forma di telecomunicazione,
non utilizzabili ai sensi dell'articolo 271, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, ne faccia uso in ogni stato e
grado del processo, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ministero o altra
parte che, a qualunque titolo, utilizzi in ogni stato e grado
del processo la documentazione di cui al primo comma, o
comunque la diffonda".
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