| 1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 268- bis. - (Trasmissione e deposito dei
verbali). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione
delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice
per le indagini preliminari i verbali relativi alle
conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai
fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza.
Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è
vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché
riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle
indagini restano custoditi nell'archivio riservato.
2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero
a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura
delle indagini preliminari qualora possa derivare grave
pregiudizio per le indagini.
3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice
dispone con decreto il deposito dei verbali delle
conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata
l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle
conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico
ministero che li custodisce nell'archivio riservato.
4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il
giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per
l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico
ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche
dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e
quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le
registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno
quindici giorni prima dell'udienza.
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5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i
difensori delle parti possono indicare specificamente le
conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali
chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro
rilevanza.
Art. 268- ter. - (Udienza di acquisizione delle
conversazioni). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite
le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle
conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione,
esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi
nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non
acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e
custodita nell'archivio riservato.
2. I difensori delle parti possono estrarre copia
delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono
coperti da segreto.
4. Il giudice dispone la trascrizione delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche acquisite.
Art. 268- quater. - (Trascrizione delle
registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione si
osservano le forme, i modi e le garanzie previste per
l'espletamento delle perizie.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe
sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel
fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori
possono estrarre copia.
4. Se prima della conclusione delle operazioni di
trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio,
il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle
deliberazioni quando per la decisione non è necessario
attendere l'esito delle operazioni peritali.
Art. 268- quinquies. - (Uso delle intercettazioni
nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il
giudice deve adottare una decisione prima del deposito
previsto dall'articolo 268- bis comma 3, il pubblico
ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che
ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta
alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il
giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di
indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e
restituisce le altre al pubblico ministero perché le
custodisca nell'archivio riservato.
Art. 268- sexies. - (Ascolto e acquisizione di
conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la
chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della
decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame
dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite
nell'archivio riservato.
2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice,
se provvede a norma dell'articolo 409 commi 4 e 5 indica al
pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove
occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone,
anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle
conversazioni rilevanti.
4. Nel corso del dibattimento, il giudice può
disporre su specifica e motivata richiesta delle parti
l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute
prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme
e le garanzie della perizia.".
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