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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1878
DDL0111-0031
Relazione Camera n. 111-A (DDL13-111-A)
(suddiviso in 40 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A. TESTIPDL
...C111A, C595A, C2313A, C2773A, C3461A.
...DISEGNO DI LEGGE N. 2773
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC111A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono
  inseriti i seguenti:
     "Art. 268- bis.  -  (Trasmissione e deposito dei
  verbali). -  1.  Entro cinque giorni dalla conclusione
  delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice
  per le indagini preliminari i verbali relativi alle
  conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai
  fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza.
  Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno
  disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
  l'intercettazione.  Gli atti relativi a conversazioni di cui è
  vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché
  riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle
  indagini restano custoditi nell'archivio riservato.
       2.  Il giudice può autorizzare il pubblico ministero
  a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura
  delle indagini preliminari qualora possa derivare grave
  pregiudizio per le indagini.
       3.  Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice
  dispone con decreto il deposito dei verbali delle
  conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata
  l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi.  I verbali delle
  conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico
  ministero che li custodisce nell'archivio riservato.
       4.  Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il
  giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per
  l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico
  ministero e ai difensori delle parti.  Ai difensori è anche
  dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e
  quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le
  registrazioni.  Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno
  quindici giorni prima dell'udienza.
 
                              Pag. 18
 
       5.  Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i
  difensori delle parti possono indicare specificamente le
  conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali
  chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro
  rilevanza.
     Art. 268- ter.  -  (Udienza di acquisizione delle
  conversazioni).  -  1.  Nell'udienza il giudice, sentite
  le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle
  conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione,
  esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi
  nell'archivio riservato.  La documentazione depositata ma non
  acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e
  custodita nell'archivio riservato.
       2.  I difensori delle parti possono estrarre copia
  delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
       3.  I verbali e le registrazioni non acquisiti sono
  coperti da segreto.
       4.  Il giudice dispone la trascrizione delle
  registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
  informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
  informatiche o telematiche acquisite.
     Art. 268- quater.  -  (Trascrizione delle
  registrazioni). - 1.  Per le operazioni di trascrizione si
  osservano le forme, i modi e le garanzie previste per
  l'espletamento delle perizie.
       2.  Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe
  sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel
  fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
       3.  Delle trascrizioni e delle stampe i difensori
  possono estrarre copia.
       4.  Se prima della conclusione delle operazioni di
  trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio,
  il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle
  deliberazioni quando per la decisione non è necessario
  attendere l'esito delle operazioni peritali.
     Art. 268- quinquies.  -  (Uso delle intercettazioni
  nel corso delle indagini preliminari). - 1.  Quando il
  giudice deve adottare una decisione prima del deposito
  previsto dall'articolo 268- bis  comma 3, il pubblico
  ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che
  ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta
  alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.  Il
  giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di
  indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e
  restituisce le altre al pubblico ministero perché le
  custodisca nell'archivio riservato.
     Art. 268- sexies. - (Ascolto e acquisizione di
  conversazioni disposti dal giudice). -   1.  Dopo la
  chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della
  decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame
  dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite
  nell'archivio riservato.
       2.  Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice,
  se provvede a norma dell'articolo 409 commi 4 e 5 indica al
  pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove
  occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
       3.  Nell'udienza preliminare, il giudice dispone,
  anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle
  conversazioni rilevanti.
       4.  Nel corso del dibattimento, il giudice può
  disporre su specifica e motivata richiesta delle parti
  l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute
  prive di rilevanza.  Per la trascrizione si osservano le forme
  e le garanzie della perizia.".
 
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