| 1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura
penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344,
345 e 346.".
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