| 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, il numero 6) è
sostituito dal seguente:
"6) lo sviluppo dell'acquacoltura";
b) all'articolo 1, quarto comma, numero 9) le
parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti:
"prodotti della pesca e dell'acquacoltura";
c) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11
è inserito il seguente:
"11- bis) un esperto in ricerche applicate
all'acquacoltura designato dall'Associazione nazionale dei
piscicoltori";
d) all'articolo 12, primo comma, numero 2), le
parole: "in acque marine e salmestre" sono soppresse;
e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera
b) è aggiunta la seguente:
" b-bis) iniziative volte a favorire
l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di
programmi pluriennali predisposti dalla relativa Associazione
nazionale.";
f) all'articolo 23, primo comma, la lettera
l) è sostituita dalla seguente:
" l) un rappresentante degli acquacoltori".
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