Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1894
DDL0113-0002
Progetto di legge Camera n. 113 - testo presentato - (DDL13-113)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C113. TESTIPDL
...C113.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC113 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legislazione in materia di
  attività estrattive risulta essere non solo estremamente
  complessa, ma soprattutto disomogenea.  E' noto, infatti, come
  la disciplina in materia di cave e torbiere sia sotto molti
  aspetti diversa da quella in materia di miniere; eppure, in
  base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la distinzione
  tra cava e miniera è basata su un fattore esclusivamente
  merceologico.
     Allo stato attuale, il complesso delle normative regionali
  ha creato una serie di controlli e un insieme di oneri a
  carico dei cavatori, tali da rendere la legislazione in
  materia di miniere (il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
  e il recente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
  1994, n. 382, emanato in ottemperanza alla legge n. 241 del
  1990 detta "legge Cassese" sulla semplificazione degli
  adempimenti amministrativi) sicuramente meno onerosa rispetto
  alla prima.
     Ogni considerazione non può prescindere dal fatto che il
  citato regio decreto era stato emanato in un periodo in cui la
  politica economica era scarsamente influenzata dalla politica
  ambientale e pertanto l'interesse del concessionario (che
  veniva fatto coincidere con l'interesse della nazione) mal si
  conciliava con l'interesse alla tutela del territorio.
     L'evolversi delle legislazioni regionali in materia di
  cave ha creato, pertanto, un parallelo crescente ricorso alle
  concessioni minerarie, ogni qualvolta fosse possibile far
  rientrare un progetto di coltivazione indifferentemente nella
  categoria delle miniere o delle cave, con i conseguenti danni
  ambientali che ben si conoscono.
     La presente proposta di legge è diretta, pertanto, a
  riformare l'attuale normativa
 
                               Pag. 2
 
  mineraria in modo che questa non
  possa più continuare ad essere un mero strumento per aggirare
  tutte le misure di pianificazione territoriale e di tutela
  dell'ambiente faticosamente conquistate nel corso degli
  anni.
     L'intento è quello di fornire un valido apporto che riduca
  l'enorme, quanto mai ingiustificato, divario legislativo che,
  se pur basato su un semplice criterio di classificazione
  merceologica comporta, nella realtà, una profonda
  discriminazione in termini di impatto ambientale.
     L'articolo 1 mira ad eliminare le incongruenze presenti
  nella normativa mineraria, dettando i criteri in base ai quali
  il Governo deve procedere alla modifica del decreto del
  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.
     In particolare, al fine di garantire l'efficacia della
  riforma, si è iniziato con lo specificare che nell'ambito
  della classificazione fornita dal decreto del Presidente della
  Repubblica n. 382 del 1994, i minerali di interesse locale
  sono assoggettati alla normativa vigente in materia di
  cave.
     Si è poi voluto specificare che i nulla osta paesaggistico
  e idrogeologico non solo sono espressamente richiesti, ma
  gravano sul concessionario  ex ante,  quali autorizzazioni
  occorrenti per intraprendere l'attività mineraria.  Ciò, stante
  l'autonomia dei relativi procedimenti rispetto al
  provvedimento di concessione mineraria emesso dall'autorità
  preposta (decisione del Consiglio di Stato in sede
  giurisdizionale, sezione sesta, del 29 novembre 1988).
  L'interesse "forte" rappresentato dal vincolo paesaggistico e
  idrogeologico è stato, pertanto, preso in considerazione dalla
  giurisprudenza ma come procedimento slegato e pertanto anche
  successivo rispetto alla concessione mineraria.  Accade spesso,
  perciò, che il concessionario si preoccupi di ottenere i
  provvedimenti di deroga agli strumenti vincolistici solo
  nell'ipotesi in cui essi prevedano sanzioni penali (ad esempio
  i vincoli paesaggistici di competenza del Ministero per i beni
  culturali e ambientali) mentre ignori quelli la cui violazione
  comporta soltanto sanzioni amministrative (ad esempio il
  vincolo idrogeologico).  In tale sede, si pone, invece, in
  primo piano l'importanza della tutela ambientale e pertanto il
  provvedimento di svincolo dell'area interessata rimane sì a
  carico del concessionario, ma come presupposto necessario per
  l'ottenimento della concessione mineraria.
     E' altresì previsto l'obbligo del piano circa la
  configurazione finale dell'area, già in fase di concessione,
  al fine di garantire la compatibilità tra escavazione e
  ripristino, che, viene specificato, è a cura e spese del
  concessionario.
     Infine, la proposta di legge interviene in materia di
  comunicazione e certificazione antimafia, che con la presente
  disciplina viene resa obbligatoria, al fine di ottenere il
  permesso di ricerca e di coltivazione.  Tale modifica si rende
  necessaria anche in considerazione del fatto che secondo
  esperti e studiosi del fenomeno della criminalità organizzata,
  questa ha enormi interessi nel settore delle attività
  estrattive legate al settore del cemento.
     Le ulteriori innovazioni contenute nella presente proposta
  garantiscono un maggior intervento decisionale e di controllo
  da parte degli enti territoriali a salvaguardia dei propri
  interessi.  In tal senso, in deroga all'articolo 14, comma
  2- bis,  della legge n. 241 del 1990, e successive
  modificazioni, in caso di mancato accordo da parte della
  conferenza di servizi, le relative determinazioni non saranno
  prese dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma
  dall'organo maggiormente interessato quale il presidente della
  regione su proposta del sindaco.  Maggior equilibrio viene
  inoltre garantito permettendo una sorta di "regime misto" in
  cui, alla concessione rilasciata dall'ente statale, segue il
  controllo sui progetti da parte degli enti territoriali.
     Si prevede inoltre, all'articolo 2, un "doppio regime" in
  base al quale il materiale di miniera e il materiale di cava
  presenti in una stessa area sono sottoposti alle relative
  discipline normative.  Questo non solo al fine di ricondurre
  entro i limiti di certezza di regole il complesso delle
  attività estrattive, ma anche di garantire uguali condizioni
  agli operatori che, di fatto, esercitano attività del tutto
  analoghe,
 
                               Pag. 3
 
  ma che si trovano ad essere soggetti a regimi
  diversi, con conseguente alterazione del libero mercato.
     L'articolo 3 è necessario al fine di stabilire un criterio
  di proporzione in termini di quantità e valore tra il
  materiale di mi- niera eventualmente presente e il "resto" dei
  materiali presenti in un'area soggetta a concessione e la cui
  estrazione è necessaria al fine di ottenere il primo.  E'
  infatti sufficiente la presenza anche di una minima quantità
  di materiale di miniera per qualificare come tale una attività
  estrattiva giungendo al paradosso per cui per estrarre una
  lingua di marna si sbanca l'intera collina!
     L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-113 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0113 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=011300 00 FASCIDC=13DDL0113 SORTNAV=0011300 000 00000 ZZDDLC113 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati