| Onorevoli Colleghi! - La legislazione in materia di
attività estrattive risulta essere non solo estremamente
complessa, ma soprattutto disomogenea. E' noto, infatti, come
la disciplina in materia di cave e torbiere sia sotto molti
aspetti diversa da quella in materia di miniere; eppure, in
base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la distinzione
tra cava e miniera è basata su un fattore esclusivamente
merceologico.
Allo stato attuale, il complesso delle normative regionali
ha creato una serie di controlli e un insieme di oneri a
carico dei cavatori, tali da rendere la legislazione in
materia di miniere (il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
e il recente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 382, emanato in ottemperanza alla legge n. 241 del
1990 detta "legge Cassese" sulla semplificazione degli
adempimenti amministrativi) sicuramente meno onerosa rispetto
alla prima.
Ogni considerazione non può prescindere dal fatto che il
citato regio decreto era stato emanato in un periodo in cui la
politica economica era scarsamente influenzata dalla politica
ambientale e pertanto l'interesse del concessionario (che
veniva fatto coincidere con l'interesse della nazione) mal si
conciliava con l'interesse alla tutela del territorio.
L'evolversi delle legislazioni regionali in materia di
cave ha creato, pertanto, un parallelo crescente ricorso alle
concessioni minerarie, ogni qualvolta fosse possibile far
rientrare un progetto di coltivazione indifferentemente nella
categoria delle miniere o delle cave, con i conseguenti danni
ambientali che ben si conoscono.
La presente proposta di legge è diretta, pertanto, a
riformare l'attuale normativa
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mineraria in modo che questa non
possa più continuare ad essere un mero strumento per aggirare
tutte le misure di pianificazione territoriale e di tutela
dell'ambiente faticosamente conquistate nel corso degli
anni.
L'intento è quello di fornire un valido apporto che riduca
l'enorme, quanto mai ingiustificato, divario legislativo che,
se pur basato su un semplice criterio di classificazione
merceologica comporta, nella realtà, una profonda
discriminazione in termini di impatto ambientale.
L'articolo 1 mira ad eliminare le incongruenze presenti
nella normativa mineraria, dettando i criteri in base ai quali
il Governo deve procedere alla modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.
In particolare, al fine di garantire l'efficacia della
riforma, si è iniziato con lo specificare che nell'ambito
della classificazione fornita dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1994, i minerali di interesse locale
sono assoggettati alla normativa vigente in materia di
cave.
Si è poi voluto specificare che i nulla osta paesaggistico
e idrogeologico non solo sono espressamente richiesti, ma
gravano sul concessionario ex ante, quali autorizzazioni
occorrenti per intraprendere l'attività mineraria. Ciò, stante
l'autonomia dei relativi procedimenti rispetto al
provvedimento di concessione mineraria emesso dall'autorità
preposta (decisione del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, del 29 novembre 1988).
L'interesse "forte" rappresentato dal vincolo paesaggistico e
idrogeologico è stato, pertanto, preso in considerazione dalla
giurisprudenza ma come procedimento slegato e pertanto anche
successivo rispetto alla concessione mineraria. Accade spesso,
perciò, che il concessionario si preoccupi di ottenere i
provvedimenti di deroga agli strumenti vincolistici solo
nell'ipotesi in cui essi prevedano sanzioni penali (ad esempio
i vincoli paesaggistici di competenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali) mentre ignori quelli la cui violazione
comporta soltanto sanzioni amministrative (ad esempio il
vincolo idrogeologico). In tale sede, si pone, invece, in
primo piano l'importanza della tutela ambientale e pertanto il
provvedimento di svincolo dell'area interessata rimane sì a
carico del concessionario, ma come presupposto necessario per
l'ottenimento della concessione mineraria.
E' altresì previsto l'obbligo del piano circa la
configurazione finale dell'area, già in fase di concessione,
al fine di garantire la compatibilità tra escavazione e
ripristino, che, viene specificato, è a cura e spese del
concessionario.
Infine, la proposta di legge interviene in materia di
comunicazione e certificazione antimafia, che con la presente
disciplina viene resa obbligatoria, al fine di ottenere il
permesso di ricerca e di coltivazione. Tale modifica si rende
necessaria anche in considerazione del fatto che secondo
esperti e studiosi del fenomeno della criminalità organizzata,
questa ha enormi interessi nel settore delle attività
estrattive legate al settore del cemento.
Le ulteriori innovazioni contenute nella presente proposta
garantiscono un maggior intervento decisionale e di controllo
da parte degli enti territoriali a salvaguardia dei propri
interessi. In tal senso, in deroga all'articolo 14, comma
2- bis, della legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni, in caso di mancato accordo da parte della
conferenza di servizi, le relative determinazioni non saranno
prese dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma
dall'organo maggiormente interessato quale il presidente della
regione su proposta del sindaco. Maggior equilibrio viene
inoltre garantito permettendo una sorta di "regime misto" in
cui, alla concessione rilasciata dall'ente statale, segue il
controllo sui progetti da parte degli enti territoriali.
Si prevede inoltre, all'articolo 2, un "doppio regime" in
base al quale il materiale di miniera e il materiale di cava
presenti in una stessa area sono sottoposti alle relative
discipline normative. Questo non solo al fine di ricondurre
entro i limiti di certezza di regole il complesso delle
attività estrattive, ma anche di garantire uguali condizioni
agli operatori che, di fatto, esercitano attività del tutto
analoghe,
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ma che si trovano ad essere soggetti a regimi
diversi, con conseguente alterazione del libero mercato.
L'articolo 3 è necessario al fine di stabilire un criterio
di proporzione in termini di quantità e valore tra il
materiale di mi- niera eventualmente presente e il "resto" dei
materiali presenti in un'area soggetta a concessione e la cui
estrazione è necessaria al fine di ottenere il primo. E'
infatti sufficiente la presenza anche di una minima quantità
di materiale di miniera per qualificare come tale una attività
estrattiva giungendo al paradosso per cui per estrarre una
lingua di marna si sbanca l'intera collina!
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
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