| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si
provvede alla modifica del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sulla base
dei seguenti criteri e princìpi:
a) i giacimenti minerari e i minerali di interesse
locale devono essere assoggettati alla normativa vigente in
materia di cave e non devono pertanto costituire oggetto della
disciplina regolamentare di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1994;
b) alle domande per il conferimento del permesso
di ricerca e per il conferimento di concessioni di
coltivazione devono essere allegati i nulla osta paesaggistici
e idrogeologici, il piano di ripristino finale dell'area a
cura e spese del concessionario, nonché la certificazione
antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come
modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;
c) le determinazioni raggiunte dalle conferenze
dei servizi previste dall'articolo 5 e dall'articolo 12 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1994, devono avere carattere vincolante; in caso di mancato
accordo in sede di conferenza dei servizi, le determinazioni
possono essere assunte dal presidente della regione
territorialmente competente, su proposta del sindaco o del
presidente dell'amministrazione provinciale interessati, in
deroga a quanto previsto dal comma
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2- bis dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) il controllo sull'esecuzione dei progetti di
ricerca e di coltivazione nei giacimenti minerari nonché sul
ripristino dell'area deve essere effettuato dagli ingegneri
capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle
regioni e delle province autonome;
e) deve essere previsto che possono formare
oggetto di concessione i giacimenti minerari di interesse
nazionale dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto,
oltre che la esistenza e la coltivabilità, anche la non
appartenenza ad ambiti territoriali già vincolati ai sensi
delle vigenti leggi statali e regionali.
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