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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1895
DDL0113-0003
Progetto di legge Camera n. 113 - testo presentato - (DDL13-113)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C113. TESTIPDL
...C113.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC113 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con regolamento governativo emanato ai
  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
  n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
  e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si
  provvede alla modifica del regolamento emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sulla base
  dei seguenti criteri e princìpi:
         a)  i giacimenti minerari e i minerali di interesse
  locale devono essere assoggettati alla normativa vigente in
  materia di cave e non devono pertanto costituire oggetto della
  disciplina regolamentare di cui al citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 382 del 1994;
         b)  alle domande per il conferimento del permesso
  di ricerca e per il conferimento di concessioni di
  coltivazione devono essere allegati i nulla osta paesaggistici
  e idrogeologici, il piano di ripristino finale dell'area a
  cura e spese del concessionario, nonché la certificazione
  antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come
  modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;
         c)  le determinazioni raggiunte dalle conferenze
  dei servizi previste dall'articolo 5 e dall'articolo 12 del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
  1994, devono avere carattere vincolante; in caso di mancato
  accordo in sede di conferenza dei servizi, le determinazioni
  possono essere assunte dal presidente della regione
  territorialmente competente, su proposta del sindaco o del
  presidente dell'amministrazione provinciale interessati, in
  deroga a quanto previsto dal comma
 
                               Pag. 5
 
  2- bis  dell'articolo
  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
  2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         d)  il controllo sull'esecuzione dei progetti di
  ricerca e di coltivazione nei giacimenti minerari nonché sul
  ripristino dell'area deve essere effettuato dagli ingegneri
  capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle
  regioni e delle province autonome;
         e)  deve essere previsto che possono formare
  oggetto di concessione i giacimenti minerari di interesse
  nazionale dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto,
  oltre che la esistenza e la coltivabilità, anche la non
  appartenenza ad ambiti territoriali già vincolati ai sensi
  delle vigenti leggi statali e regionali.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-113 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0113 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=011300 00 FASCIDC=13DDL0113 SORTNAV=0011300 000 00000 ZZDDLC113 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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