| 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri atti a
garantire che la proporzione tra quantità di materiale di
miniera e quantità di materiale di scavo risponda a criteri di
convenienza ed economicità.
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