| 1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono
aggiunti i seguenti periodi: "Per i periodi di assenza dal
lavoro per cura o riabilitazione dello stato di
tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che
in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati,
dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi
figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che
attesta il periodo di massima copertura deve essere
sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o
socio-riabilitativo di cui all'articolo 120".
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