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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


190
DDL0007-0006
Progetto di legge Camera n. 7 - testo presentato - (DDL13-7)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C7. TESTIPDL
...C7.
...Decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC7 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si
  applica in ogni caso per la presentazione di disegni o
  proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
  risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli
  interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere,
  per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per
  ogni altro atto parlamentare.
      2.  Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
  eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del
  caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da
  quelli eventualmente riuniti.
 
                               Pag. 7
 
      3.  Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in
  cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte
  fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in
  ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo
  129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini
  preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
  dell'articolo 409 del codice di procedura penale.  Se
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice
  pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua
  definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente
  le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del
  codice di procedura civile per il deposito delle comparse
  conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti,
  rispettivamente, a dieci e cinque giorni.  Analogamente il
  giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale,
  anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
      4.  Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
  senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo
  direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro
  del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.
  Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al
  giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza
  nell'udienza o entro cinque giorni.
      5.  Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia
  degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso
  fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
  termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
  della Camera predetta.  La Camera interessata può disporre una
  proroga del termine non superiore a trenta giorni.  La
  sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
      6.  Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle
  indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro
  dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi
  dei commi 3 e 4.
      7.  La questione dell'applicabilità dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla
  Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il
  fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale
  di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni
  espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
  parlamentari.  La Camera può chiedere che il giudice sospenda
  il procedimento, ai sensi del comma 5.
      8.  Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso
  in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera
  trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
  se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
  ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico
  ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che
  ritengano di sollevare conflitto di attribuzione.  In tale
  ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di
  cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul
  conflitto.
 
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      9.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
  applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti
  disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del
  procedimento.
 
DATA=960312 FASCID=DDL13-7 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0007 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=025 PAGFIN=0008 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=000700 00 FASCIDC=13DDL0007 SORTNAV=0000700 000 00000 ZZDDLC7 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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