| 1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si
applica in ogni caso per la presentazione di disegni o
proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere,
per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per
ogni altro atto parlamentare.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del
caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da
quelli eventualmente riuniti.
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3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in
cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte
fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in
ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo
129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini
preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice
pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua
definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente
le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del
codice di procedura civile per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti,
rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il
giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro
del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.
Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al
giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza
nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia
degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso
fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una
proroga del termine non superiore a trenta giorni. La
sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro
dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi
dei commi 3 e 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla
Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il
fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale
di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni
espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda
il procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso
in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera
trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico
ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che
ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale
ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di
cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul
conflitto.
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9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti
disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del
procedimento.
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