| Onorevoli Colleghi! - La gestione dei patrimoni
agro-silvo-pastorali di proprietà di enti locali, delle
associazioni agrarie comunque denominate (dizione con la quale
il legislatore precedente ha inteso riunire le diverse forme
di domini collettivi) e di altri enti montani è stata
disciplinata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, agli
articoli da 139 a 155, nelle forme di consorzi forestali o di
aziende speciali.
La legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 4, amplia
all'assistenza tecnica forestale, agraria e zootecnica le
competenze di tali organismi di gestione delle proprietà degli
enti locali e associazioni agrarie.
La legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'articolo 10,
nell'intento di consentire anche alle proprietà forestali
private di avvalersi di un servizio di gestione
agro-silvo-pastorale, in analogia a quanto svolto dai consorzi
forestali e delle aziende speciali, ha previsto la
costituzione di consorzi volontari tra proprietà forestali
private.
Il piano forestale nazionale, nell'evidenziare il ruolo
essenziale che la gestione rappresenta per la manutenzione,
conservazione e sviluppo delle risorse forestali nazionali,
pone tra i propri obiettivi la promozione di "consorzi di
gestione" formati tra proprietari pubblici e privati, che
soddisfino requisiti minimi di superficie in termini di area
forestata e di contiguità (punto 217).
Infine la legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede la
possibilità, agli articoli 22 e 28, di affidare parte o tutti
i compiti gestionali delle aree protette alle comunioni
familiari nel convincimento di coinvolgere nella gestione le
comunità locali
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proprietarie dei beni comprese nella perimetrazione delle
aree protette a dimensione regionale.
L'evoluzione che si è verificata nella politica forestale
nel corso di più di 70 anni (1923-1995) rende necessaria una
normativa che senza richiedere impegno di spesa tenga conto di
un diverso modo di operare dei sopracitati organismi, atteso
che ci si orienta sempre più verso una "economia dell'albero"
piuttosto che una "economia del legno", per la valenza
ambientale che il bosco, le foreste e i pascoli stanno sempre
più acquisendo al servizio della collettività.
In questo contesto l'articolo 1 della presente proposta di
legge individua gli organismi di gestione dei patrimoni
agro-silvo-pastorali degli enti locali, delle associazioni
agrarie comunque denominate (domini collettivi, proprietà
collettive eccetera) e di altri enti montani e prevede la
possibilità che ad essi possano associarsi anche le proprietà
private in forma sia singola sia associata al fine di consen-
tire il formarsi di più ampie unità di gestione. Ciò consente
di realizzare la gestione su più ampi territori forestali che
siano contigui, al fine di ovviare - per quanto possibile - al
frazionamento della proprietà e di rendere economica la
gestione dei boschi, dei pascoli e dell'ambiente atteso il
lento ritmo di ritorno del reddito che caratterizza la
selvicoltura. Per questo l'articolo 1 definisce anche la
personalità giuridica dei diversi organismi di gestione.
Gli articoli 2 e 3 riprendono il concetto della
partecipazione delle comunità locali alla gestione delle aree
protette chiarendo che per equiparazione anche le associazioni
agrarie comunque denominate rientrano nella dizione di
"comunione familiare" e come tali - se il bene
agro-silvo-pastorale ricade in un territorio di area protetta
- possono esplicare in modo completo il servizio
gestionale.
L'articolo 4 demanda alle regioni, nell'ambito delle
proprie competenze sancite dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, e dalla legge 4 dicembre 1993, n.
491, il sostegno finanziario a tali strutture secondo i
criteri stabiliti dal piano forestale nazionale.
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