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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1900
DDL0114-0002
Progetto di legge Camera n. 114 - testo presentato - (DDL13-114)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C114. TESTIPDL
...C114.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC114 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La gestione dei patrimoni
  agro-silvo-pastorali di proprietà di enti locali, delle
  associazioni agrarie comunque denominate (dizione con la quale
  il legislatore precedente ha inteso riunire le diverse forme
  di domini collettivi) e di altri enti montani è stata
  disciplinata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, agli
  articoli da 139 a 155, nelle forme di consorzi forestali o di
  aziende speciali.
     La legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 4, amplia
  all'assistenza tecnica forestale, agraria e zootecnica le
  competenze di tali organismi di gestione delle proprietà degli
  enti locali e associazioni agrarie.
     La legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'articolo 10,
  nell'intento di consentire anche alle proprietà forestali
  private di avvalersi di un servizio di gestione
  agro-silvo-pastorale, in analogia a quanto svolto dai consorzi
  forestali e delle aziende speciali, ha previsto la
  costituzione di consorzi volontari tra proprietà forestali
  private.
     Il piano forestale nazionale, nell'evidenziare il ruolo
  essenziale che la gestione rappresenta per la manutenzione,
  conservazione e sviluppo delle risorse forestali nazionali,
  pone tra i propri obiettivi la promozione di "consorzi di
  gestione" formati tra proprietari pubblici e privati, che
  soddisfino requisiti minimi di superficie in termini di area
  forestata e di contiguità (punto 217).
     Infine la legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede la
  possibilità, agli articoli 22 e 28, di affidare parte o tutti
  i compiti gestionali delle aree protette alle comunioni
  familiari nel convincimento di coinvolgere nella gestione le
  comunità locali
 
                               Pag. 2
 
  proprietarie dei beni comprese nella perimetrazione delle
  aree protette a dimensione regionale.
     L'evoluzione che si è verificata nella politica forestale
  nel corso di più di 70 anni (1923-1995) rende necessaria una
  normativa che senza richiedere impegno di spesa tenga conto di
  un diverso modo di operare dei sopracitati organismi, atteso
  che ci si orienta sempre più verso una "economia dell'albero"
  piuttosto che una "economia del legno", per la valenza
  ambientale che il bosco, le foreste e i pascoli stanno sempre
  più acquisendo al servizio della collettività.
     In questo contesto l'articolo 1 della presente proposta di
  legge individua gli organismi di gestione dei patrimoni
  agro-silvo-pastorali degli enti locali, delle associazioni
  agrarie comunque denominate (domini collettivi, proprietà
  collettive eccetera) e di altri enti montani e prevede la
  possibilità che ad essi possano associarsi anche le proprietà
  private in forma sia singola sia associata al fine di consen-
  tire il formarsi di più ampie unità di gestione.  Ciò consente
  di realizzare la gestione su più ampi territori forestali che
  siano contigui, al fine di ovviare - per quanto possibile - al
  frazionamento della proprietà e di rendere economica la
  gestione dei boschi, dei pascoli e dell'ambiente atteso il
  lento ritmo di ritorno del reddito che caratterizza la
  selvicoltura.  Per questo l'articolo 1 definisce anche la
  personalità giuridica dei diversi organismi di gestione.
     Gli articoli 2 e 3 riprendono il concetto della
  partecipazione delle comunità locali alla gestione delle aree
  protette chiarendo che per equiparazione anche le associazioni
  agrarie comunque denominate rientrano nella dizione di
  "comunione familiare" e come tali - se il bene
  agro-silvo-pastorale ricade in un territorio di area protetta
  - possono esplicare in modo completo il servizio
  gestionale.
     L'articolo 4 demanda alle regioni, nell'ambito delle
  proprie competenze sancite dal decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, e dalla legge 4 dicembre 1993, n.
  491, il sostegno finanziario a tali strutture secondo i
  criteri stabiliti dal piano forestale nazionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-114 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0114 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=011400 00 FASCIDC=13DDL0114 SORTNAV=0011400 000 00000 ZZDDLC114 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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