| 1. Per l'attuazione degli obiettivi del piano forestale
nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il 2 dicembre 1987, e dei
piani e programmi forestali regionali, la gestione dei
patrimoni agro-silvo-pastorali, di proprietà degli enti
locali, delle associazioni agrarie comunque denominate e di
altri enti montani, è assicurata dalle regioni, mediante la
costituzione di consorzi forestali ed aziende speciali, ai
sensi degli articoli da 139 a 155 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni.
2. Ai consorzi di cui al comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, possono
partecipare anche i privati proprietari di terreni
agro-silvo-pastorali, singolarmente o riuniti in consorzi
volontari o società forestali, al fine di assicurare più ampie
unità di gestione delle risorse.
3. Agli organismi di cui ai commi 1 e 2 le regioni possono
affidare la gestione di beni demaniali regionali al fine di
concorrere a potenziare le organiche unità di gestione.
4. Agli organismi costituiti con la partecipazione dei
soggetti di cui al comma 2 è riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato.
5. Le regioni, qualora lo richiedano i proprietari di
almeno tre quarti della superficie interessata, possono
istituire gli organismi di cui ai commi 1 e 2 anche in via
coattiva.
6. Le funzioni di cui al presente articolo sono altresì
riconosciute alle strutture aventi natura di persona giuridica
privata per la gestione associata, con le finalità
pubblicistiche di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, di patrimoni agro-silvo-pastorali, nonché delle aree
protette e di parchi regionali, provinciali e
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locali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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