| 1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394, negli obiettivi del piano forestale
nazionale e negli altri provvedimenti per la montagna e le
proprietà agro-silvo-pastorali, alle comunioni familiari, se
non diversamente precisato, sono equiparate le università
agrarie, le comunanze, le partecipanze, le società di antichi
possidenti e tutte le altre associazioni agrarie delle aree
montane, comunque denominate.
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