| 1. Agli organismi di cui all'articolo 1 le regioni possono
affidare tutti o parte dei compiti gestionali previsti dagli
articoli da 22 a 28 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
compresa la custodia e vigilanza, da esercitare con personale
appositamente abilitato secondo le norme vigenti in
materia.
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