| 1. Alle forme di gestione previste dall'articolo 1, ivi
comprese quelle esistenti, le regioni assicurano un contributo
annuo, commisurato alla superficie gestita e secondo i criteri
indicati dal piano forestale nazionale, sulle spese di
gestione, comprese quelle per il personale tecnico,
amministrativo e di vigilanza. Tale contributo può essere
accordato, sino a quando non sia intervenuta la regione, dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
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