| (Prodotti agricoli).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli
i seguenti prodotti dell'apicotura: il miele, la pura cera
d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la
propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e
l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia mobile: il contenitore per api a favi
mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api
a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di
api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari.
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