| 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza,
ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di
una misura cautelare personale o all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o
di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro
provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità
competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera
alla quale il soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del
Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si
tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha
emesso il provvedimento da eseguire; in attesa
dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane
sospesa.
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