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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1911
DDL0115-0007
Progetto di legge Camera n. 115 - testo presentato - (DDL13-115)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C115. TESTIPDL
...C115.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC115 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Comitati regionali per l'apicoltura).
     1.  Le regioni istituiscono comitati regionali per
  l'apicoltura, assicurando la partecipazione paritetica delle
  organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni
  degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel
  settore a livello regionale.
     2.  Le regioni, attraverso i comitati di cui al comma 1,
  elaborano piani di intervento per il settore apistico in
  armonia con la programmazione nazionale in materia di politica
  agricola ed agroalimentare.
     3.  In particolare, i piani di intervento di cui al comma 2
  sono diretti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
         a)  crescita qualitativa dell'apicoltura;
         b)  promozione dei prodotti apistici nazionali e
  loro valorizzazione sui mercati interni ed internazionali,
  anche con il concorso delle associazioni dei produttori e
  delle rispettive unioni nazionali, nonché, ai fini della
  ricerca in campo nutrizionale e terapeutico, avvalendosi della
  collaborazione dell'istituto nazionale della nutrizione;
         c)  salvaguardia e selezione in purezza della razza
  di ape italiana  Apis Mellifera Ligustica S.,  considerate
  le sue particolari
 
                               Pag. 5
 
  doti di mansuetudine, resistenza,
  produttività ed adattamento ambientale.  Tale obiettivo è
  realizzato anche attraverso l'istituzione di appositi parchi
  per la conservazione del patrimonio genetico;
         d)  utilizzazione di api regine selezionate con
  provenienza dai parchi di selezione;
         e)  diffusione di programmi di impollinazione
  agrari e forestali e della pratica di impollinazione a mezzo
  delle api;
         f)  tutela e sviluppo di  cultivar  ed essenze
  nettarifere.
     4.  Ai fini di cui al comma 3 ed allo scopo di sostenere e
  potenziare la base produttiva ed occupazionale nel settore
  agricolo, le regioni prevedono forme adeguate di
  incentivazione a favore degli apicoltori, dei produttori
  apistici e delle loro associazioni più rappresentative a
  livello regionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-115 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0115 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=012 PAGFIN=0005 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=011500 00 FASCIDC=13DDL0115 SORTNAV=0011500 000 00000 ZZDDLC115 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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