| (Comitati regionali per l'apicoltura).
1. Le regioni istituiscono comitati regionali per
l'apicoltura, assicurando la partecipazione paritetica delle
organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni
degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel
settore a livello regionale.
2. Le regioni, attraverso i comitati di cui al comma 1,
elaborano piani di intervento per il settore apistico in
armonia con la programmazione nazionale in materia di politica
agricola ed agroalimentare.
3. In particolare, i piani di intervento di cui al comma 2
sono diretti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) crescita qualitativa dell'apicoltura;
b) promozione dei prodotti apistici nazionali e
loro valorizzazione sui mercati interni ed internazionali,
anche con il concorso delle associazioni dei produttori e
delle rispettive unioni nazionali, nonché, ai fini della
ricerca in campo nutrizionale e terapeutico, avvalendosi della
collaborazione dell'istituto nazionale della nutrizione;
c) salvaguardia e selezione in purezza della razza
di ape italiana Apis Mellifera Ligustica S., considerate
le sue particolari
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doti di mansuetudine, resistenza,
produttività ed adattamento ambientale. Tale obiettivo è
realizzato anche attraverso l'istituzione di appositi parchi
per la conservazione del patrimonio genetico;
d) utilizzazione di api regine selezionate con
provenienza dai parchi di selezione;
e) diffusione di programmi di impollinazione
agrari e forestali e della pratica di impollinazione a mezzo
delle api;
f) tutela e sviluppo di cultivar ed essenze
nettarifere.
4. Ai fini di cui al comma 3 ed allo scopo di sostenere e
potenziare la base produttiva ed occupazionale nel settore
agricolo, le regioni prevedono forme adeguate di
incentivazione a favore degli apicoltori, dei produttori
apistici e delle loro associazioni più rappresentative a
livello regionale.
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