| 1. La presente legge reca nuove disposizioni in materia di
ricerca e sperimentazione agraria, di cui al regio decreto 29
maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno
1973, n. 306, nonché al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418,
ed alle leggi istitutive degli altri organismi di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
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