| 1. L'Ente è parificato agli istituti scientifici
universitari, è dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto alla
vigilanza congiunta del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali e del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'Ente, dichiarato di notevole rilievo, è iscritto
nella tabella - parte VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
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