| 1. Per il suo finanziamento l'Ente si avvale:
a) di un contributo annualmente determinato dalla
legge finanziaria, la cui
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entità non è superiore ai fabbisogni economici necessari a
garantire il funzionamento ordinario dell'Ente;
b) di un contributo a valere sul bilancio del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
stabilito in relazione a specifici programmi di ricerca
definiti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo
23, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e la
Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera d) della medesima legge
n. 491 del 1993.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), deve
essere strettamente finalizzato al conseguimento di specifici
obiettivi di ricerca applicata, determinati in base alle
esigenze della politica agricola, alimentare e forestale
nazionale, nonché alle linee di politica agricola da sostenere
in sede comunitaria ed internazionale.
3. L'Ente può, altresì, avvalersi di contributi derivanti
da organismi pubblici e privati, regionali, nazionali,
comunitari ed internazionali per lo svolgimento di attività di
ricerca che rispondano a specifiche esigenze conoscitive in
materia agricola, alimentare e forestale, individuabili a
livello delle diverse realtà territoriali in cui il medesimo
Ente deve operare.
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