| 1. Le UTR, di cui all'articolo 5, comma 1, sono unità
organiche a carattere interdisciplinare, attraverso le quali
l'Ente svolge la propria attività di ricerca.
2. Ciascuna UTR raggruppa uno o più centri di ricerca,
anch'essi a carattere interdisciplinare, localizzati nel
territorio regionale od interregionale di competenza della
stessa UTR.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate, con regolamento, le
delimitazioni territoriali di ciascuna UTR e le soppresse sedi
centrali e periferiche degli istituti ed organismi di cui
all'articolo 1, che sono comprese all'interno delle singole
UTR.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanati appositi regolamenti che, per
ciascuna UTR, stabiliscono i tempi per la istituzione dei
centri di ricerca, di cui al comma 2, nei quali devono essere
riorganizzate, attraverso accorpamenti e soppressioni, le
strutture delle soppresse sedi centrali e periferiche degli
istituti ed organismi di cui all'articolo 1.
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