| 1. Ciascuna UTR ha la propria sede presso il centro di
ricerca di maggiori
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dimensioni tra quelli presenti nell'ambito
della medesima UTR, ai sensi dell'articolo 7.
2. A capo di ogni UTR è posto un direttore, eletto tra il
personale con profilo di ricercatore dai dipendenti di ruolo
con profilo di tecnologo e di ricercatore dei centri di
ricerca presenti nell'ambito della stessa UTR. Il direttore
resta in carica per un periodo di tre anni e può essere
confermato per una sola volta.
3. All'interno delle singole UTR, ciascun centro di
ricerca ha un proprio responsabile, eletto tra il personale
con profilo di ricercatore dai dipendenti di ruolo con profilo
di ricercatore e di tecnologo del centro medesimo. Il
responsabile resta in carica per un periodo di tre anni e può
essere confermato per una sola volta.
4. Il direttore della UTR cura i rapporti con l'esterno,
coordina le attività dei centri di ricerca ed attraverso la
direzione compartimentale di cui all'articolo 16, propone al
Consiglio scientifico nazionale, di cui all'articolo 12,
l'approvazione dei progetti di ricerca elaborati nell'ambito
dei centri appartenenti all'UTR.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore di
ciascuna UTR si avvale della collaborazione di un consiglio
scientifico territoriale, cui partecipano, oltre al direttore
medesimo, anche i responsabili dei centri di ricerca ed almeno
un rappresentante delle regioni interessate.
6. L'insieme dei direttori delle UTR costituisce il
comitato dei direttori delle UTR, che fa parte della direzione
dipartimentale di cui all'articolo 16.
7. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ogni
UTR dispone di un numero adeguato di unità di personale
inquadrato nei ruoli amministrativi, che risponde alla
direzione amministrativa centrale, di cui all'articolo 14.
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