| 1. I dipartimenti di cui all'articolo 5, comma 2, per
ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato,
costituiscono il necessario riferimento scientifico per lo
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svolgimento delle attività interdisciplinari dell'Ente.
2. Per ciascuno dei dipartimenti di cui all'articolo 5,
comma 2, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto adottato di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica nomina un direttore, scelto tra accademici di
elevato profilo scientifico e di riconosciuta esperienza nel
mondo della ricerca.
3. I direttori di cui al comma 2 durano in carica per un
periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta e fanno
parte della direzione dipartimentale di cui all'articolo 16 e
del Consiglio scientifico nazionale di cui all'articolo 12.
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