| 1. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle risorse
agricole, alimentari e forestali e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito di una rosa di
cinque nomi individuati attraverso una selezione
internazionale tra personalità con elevata qualifica
scientifica. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Ente, ne dirige l'attività scientifica e cura
l'esecuzione delle delibere del Consiglio scientifico
nazionale di cui all'articolo 12. Dura
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in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
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