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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


193
DDL0007-0009
Progetto di legge Camera n. 7 - testo presentato - (DDL13-7)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C7. TESTIPDL
...C7.
...Decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC7 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i
  verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni
  alle quali hanno preso parte membri del Parlamento,
  intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti
  riguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga
  irrilevanti, non possono essere depositati a norma
  dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale
  e sono immediatamente distrutti.
      2.  Qualora ritenga necessario utilizzare le
  intercettazioni di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria
  richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e
  delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano
  depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice
  di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale
  il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento
  in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
  intercettate.
 
                               Pag. 9
 
      3.  La richiesta di autorizzazione è trasmessa
  direttamente alla Camera competente.  In essa l'autorità
  giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il
  procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate
  e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando
  altresì copia dei verbali e delle registrazioni.
      4.  Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la
  Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può
  reiterarla.  L'autorizzazione si intende concessa se il diniego
  non interviene nei successivi sessanta giorni.
      5.  Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità
  giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del
  comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta
  immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla
  comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui
  al primo periodo del medesimo comma 4.
 
DATA=960312 FASCID=DDL13-7 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0007 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=033 PAGFIN=0009 RIGFIN=017 UPAG=SI PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=000700 00 FASCIDC=13DDL0007 SORTNAV=0000700 000 00000 ZZDDLC7 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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