| 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i
verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni
alle quali hanno preso parte membri del Parlamento,
intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti
riguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga
irrilevanti, non possono essere depositati a norma
dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale
e sono immediatamente distrutti.
2. Qualora ritenga necessario utilizzare le
intercettazioni di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria
richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e
delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano
depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice
di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale
il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento
in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate.
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3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa
direttamente alla Camera competente. In essa l'autorità
giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate
e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando
altresì copia dei verbali e delle registrazioni.
4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la
Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può
reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego
non interviene nei successivi sessanta giorni.
5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità
giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del
comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta
immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla
comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui
al primo periodo del medesimo comma 4.
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