| 1. Il Consiglio scientifico nazionale (CSN) è l'organo che
delibera sull'attività scientifica dell'Ente, definisce i
programmi pluriennali di ricerca di interesse nazionale
individuati in base agli obiettivi determinati a livello
politico, approva i progetti di ricerca presentati dalle UTR,
approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal
presidente.
2. Il CSN è presieduto dal presidente dell'Ente, ed è
composto da:
a) il direttore generale dell'Ente di cui
all'articolo 13, comma 2;
b) i sei direttori dei dipartimenti di cui
all'articolo 9, comma 2;
c) due rappresentanti del Consiglio nazionale
delle ricerche;
d) due rappresentanti del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) due rappresentanti del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
f) un rappresentante del Ministero
dell'ambiente;
g) un rappresentante del Ministro per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
h) due rappresentanti delle regioni;
i) tre rappresentanti eletti, tra il personale con
profilo di ricercatore, dai dipendenti di ruolo dell'Ente con
profilo di tecnologo e di ricercatore.
3. I membri di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 del presente articolo, sono nominati in base a quanto
disposto, rispettivamente, all'articolo 13, comma 2, ed
all'articolo 9, comma 2. I membri di cui alle lettere da c)
ad h) del medesimo comma 2 sono nominati con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
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forestali di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, su designazione delle
amministrazioni di appartenenza.
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