| 1. La direzione generale è l'organo di amministrazione
dell'Ente e si compone di tre direzioni:
a) la direzione amministrativa centrale;
b) la direzione dei servizi specializzati;
c) la direzione dipartimentale.
2. A capo della direzione generale è posto un direttore
generale, nominato con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il presidente dell'Ente, tra persone
individuate attraverso una selezione internazionale, dotate di
provata esperienza manageriale, maturata anche all'esterno
della pubblica amministrazione, purché estranee ai ruoli delle
amministrazioni vigilanti. Il direttore generale è assunto con
contratto di tipo privatistico, della durata di tre anni,
rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del
Consiglio scientifico nazionale di cui all'articolo 12,
riferendo sulla situazione gestionale generale dell'Ente.
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