| 1. La direzione amministrativa centrale di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), assicura la
gestione amministrativa dell'Ente e si compone delle seguenti
sezioni:
a) affari generali;
b) personale e rapporti sindacali;
c) programmazione e gestione finanziaria;
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d) ragioneria.
2. A capo della direzione amministrativa centrale è posto
un direttore centrale, nominato dal direttore generale
dell'Ente tra persone provenienti dai ruoli della carriera
amministrativa ed estranee alle amministrazioni vigilanti. Il
direttore centrale è assunto con contratto di tipo
privatistico della durata di tre anni, rinnovabile una sola
volta.
3. A capo delle sezioni di cui al comma 1 sono posti dei
direttori di sezione, nominati dal direttore generale, tra
persone anche estranee alla pubblica amministrazione, purché
in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. I
direttori di sezione sono assunti con contratto di tipo
privatistico della durata di tre anni, rinnovabile una sola
volta.
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