| 1. La direzione dei servizi specializzati di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), assicura lo
svolgimento di particolari funzioni tecniche di supporto
all'attività di ricerca delle UTR ed è suddivisa nelle
seguenti sezioni:
a) servizi informatici;
b) stampa e documentazione;
c) divulgazione e sviluppo;
d) rapporti internazionali;
e) rapporti con le istituzioni nazionali;
f) rapporti con le regioni.
2. A capo della direzione dei servizi specializzati è
posto un direttore centrale, nominato dal direttore generale
dell'Ente tra persone di elevato profilo tecnico-manageriale,
anche estranee alla pubblica amministrazione, e, comunque,
esterne alle amministrazioni vigilanti. Il direttore centrale
è assunto con contratto di tipo privatistico della durata di
tre anni, rinnovabile una sola volta.
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3. A capo dei servizi di cui al comma 1 sono posti dei
direttori tecnici, nominati dal Direttore generale dell'Ente,
tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,
purché in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali. I direttori tecnici sono assunti con
contratto di tipo privatistico della durata di tre anni,
rinnovabile una sola volta.
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