| 1. La direzione dipartimentale di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera c), è costituita dal comitato dei
direttori delle UTR, di cui all'articolo 8, comma 6 e dai
direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 9, comma 2.
2. La direzione dipartimentale è il luogo di raccordo tra
il Consiglio scientifico nazionale, rappresentato dai sei
direttori di dipartimento, e le UTR. In tale sede sono
definiti gli indirizzi disciplinari da seguire per
l'attuazione dei programmi interdisciplinari di durata
pluriennale adottati dal Consiglio scientifico nazionale e
sono presentati e discussi i progetti di ricerca da sottoporre
all'approvazione dello stesso Consiglio.
3. La direzione dipartimentale ha l'obbligo di riunirsi
almeno sei volte durante l'anno.
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