| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti gli istituti ed organismi di cui
all'articolo 1 sono commissariati.
2. I commissari di cui al comma 1, nominati dal Ministro
delle risorse agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, devono essere scelti tra persone di
provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche
provenienti dalla pubblica amministrazione, purché estranee
agli istituti ed organismi di cui all'articolo 1 ed alle
amministrazioni cui è affidata la vigilanza dell'Ente.
3. I commissari hanno il compito di dare esecuzione ai
regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, ponendo in essere
tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti
all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale delle
sedi centrali e periferiche degli istituti ed organismi di cui
all'articolo 1.
4. Le gestioni commissariali hanno termine al
completamento delle operazioni di cui all'articolo 7, comma
4.
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