| 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con
decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nomina un collegio
straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque
membri, di cui tre designati dal Ministro del tesoro e due
scelti dai Ministri vigilanti.
2. Le funzioni di presidente del collegio straordinario
dei revisori dei conti sono assunte da uno dei tre membri
designati dal Ministro del tesoro ai sensi del comma 1, previa
indicazione da parte del medesimo Ministro.
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3. Il collegio straordinario dei revisori dei conti,
affianca l'opera dei commissari di cui all'articolo 18, per
quanto riguarda l'esecuzione di accurate verifiche
amministrative sugli istituti ed organismi di cui all'articolo
1, volte ad evitare il trasferimento all'Ente di problemi
amministrativi, finanziari e gestionali eventualmente presenti
all'interno degli istituti ed organismi medesimi.
4. Al termine delle gestioni commissariali di cui
all'articolo 18, il collegio straordinario dei revisori dei
conti è sciolto ed è sostituito dall'organo di cui
all'articolo 17.
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