| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e fino all'applicazione della tabella di
equiparazione del regolamento organico del personale,
adottata, entro la medesima data, dal collegio straordinario
di cui all'articolo 19, l'amministrazione del personale
trasferito all'Ente dagli istituti ed organismi di cui
all'articolo 1, è curata dai competenti uffici del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Ente è tenuto a bandire dei concorsi
riservati per inquadrare nei ruoli dell'Ente medesimo il
personale assunto ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.
1164, ed il personale assunto direttamente dagli ex istituti e
stazioni sperimentali agrarie di cui al regio decreto-legge 25
novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1930, n. 951.
3. Il personale che ha conservato ad personam la
precedente qualifica di biologo, chimico, direttore biologo e
direttore chimico e di funzionario agrario con l'anzianità di
qualifica acquisita, è inquadrato nel profilo di tecnologo III
livello professionale, ferma restando la relativa dotazione
organica, di cui alla tabella 3 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
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4. Il personale di cui alla tabella IX, quadro C, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, addetto all'ufficio enologico, è trasferito nei
corrispondenti profili e livelli del ruolo organico dell'Ente,
conservando l'anzianità di carriera, di qualifica e di
trattamento economico maturata alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Il personale dei ruoli per i servizi della pesca, di
cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, al decreto
legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, ed alla
legge 13 luglio 1954, n. 560, nonché il personale dei ruoli
per i servizi di ecologia e meteorologia agraria, all'articolo
318 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079 ed al decreto del Presidente della
Repubblica, 30 giungo 1972, n. 748, è trasferito all'Ente ed
è inquadrato nei corrispondenti profili professionali e
livelli retribuiti, in base all'anzianità di ruolo, di
qualifica e di stipendio maturata fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Per effetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, i ruoli per i servizi degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria, del Laboratorio centrale di
idrobiologia, dell'ecologia e della meteorologia agraria e
dell'ufficio enologico sono soppressi.
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