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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1939
DDL0116-0027
Progetto di legge Camera n. 116 - testo presentato - (DDL13-116)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C116. TESTIPDL
...C116.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC116 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, e fino all'applicazione della tabella di
  equiparazione del regolamento organico del personale,
  adottata, entro la medesima data, dal collegio straordinario
  di cui all'articolo 19, l'amministrazione del personale
  trasferito all'Ente dagli istituti ed organismi di cui
  all'articolo 1, è curata dai competenti uffici del Ministero
  delle risorse agricole, alimentari e forestali.
     2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, l'Ente è tenuto a bandire dei concorsi
  riservati per inquadrare nei ruoli dell'Ente medesimo il
  personale assunto ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.
  1164, ed il personale assunto direttamente dagli ex istituti e
  stazioni sperimentali agrarie di cui al regio decreto-legge 25
  novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 giugno 1930, n. 951.
     3.  Il personale che ha conservato  ad personam  la
  precedente qualifica di biologo, chimico, direttore biologo e
  direttore chimico e di funzionario agrario con l'anzianità di
  qualifica acquisita, è inquadrato nel profilo di tecnologo III
  livello professionale, ferma restando la relativa dotazione
  organica, di cui alla tabella 3 allegata al decreto del
  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
 
                              Pag. 16
 
     4.  Il personale di cui alla tabella IX, quadro C, annessa
  al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
  748, addetto all'ufficio enologico, è trasferito nei
  corrispondenti profili e livelli del ruolo organico dell'Ente,
  conservando l'anzianità di carriera, di qualifica e di
  trattamento economico maturata alla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     5.  Il personale dei ruoli per i servizi della pesca, di
  cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, al decreto
  legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, ed alla
  legge 13 luglio 1954, n. 560, nonché il personale dei ruoli
  per i servizi di ecologia e meteorologia agraria, all'articolo
  318 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti
  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con
  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
  n.  1077, al decreto del Presidente della Repubblica 28
  dicembre 1970, n. 1079 ed al decreto del Presidente della
  Repubblica, 30 giungo 1972, n.  748, è trasferito all'Ente ed
  è inquadrato nei corrispondenti profili professionali e
  livelli retribuiti, in base all'anzianità di ruolo, di
  qualifica e di stipendio maturata fino alla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     6.  Per effetto delle disposizioni di cui al presente
  articolo, i ruoli per i servizi degli istituti di ricerca e
  sperimentazione agraria, del Laboratorio centrale di
  idrobiologia, dell'ecologia e della meteorologia agraria e
  dell'ufficio enologico sono soppressi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-116 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0116 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=013 PAGFIN=0016 RIGFIN=029 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=011600 00 FASCIDC=13DDL0116 SORTNAV=0011600 000 00000 ZZDDLC116 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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