| Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi decenni il settore
dell'agricoltura ha profondamente risentito dei significativi
rivolgimenti e delle grandi trasformazioni avvenute
all'interno del quadro economico nazionale sulla spinta
dell'evoluzione tecnologica, che ha dato luogo a situazioni
del tutto peculiari, come quella riguardante l'impresa
agromeccanica.
Sotto molteplici aspetti la crescita e la trasformazione
sono state vissute dal settore agricolo in maniera più
difficoltosa che non da altri settori per la mancanza di un
preciso e concreto intervento normativo da parte del
legislatore, poco attento all'evoluzione e alle trasformazioni
che avvenivano nel settore agricolo. Infatti, in un passato
più o meno recente, è prevalsa la tendenza a privilegiare, a
livello normativo, settori produttivi diversi da quello
agricolo che, in verità, per la loro valenza quantitativa e la
loro effettiva predominanza, nell'organigramma dei comparti
economici, si presentavano in primo piano sulla scena
nazionale e, così, assorbivano le energie e maggiormente
catturavano le attenzioni dei poteri statali, a scapito di
determinati fenomeni che, frutto della trasformazione e
dell'evoluzione del settore agricolo, andavano assumendo,
nell'ambito dell'agricoltura, notevolissima rilevanza,
divenendo cardini imprescindibili della struttura economica
rurale.
La presente proposta di legge, infatti, si pone come
principale compito quello di colmare uno dei tanti vuoti
legislativi esistenti nel settore agricolo, disciplinando
l'attività delle cosiddette "imprese agromeccaniche",
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costrette fino ad oggi ad operare nella pressoché totale
assenza di un qualsiasi strumento normativo che le prenda in
considerazione.
L'esigenza di una legge in materia si attesta sulla
necessità e sulla conseguente ricercata idoneità di tale
strumento per il soddisfacimento di una pluralità di
interventi e di soggetti.
Infatti, l'impresa agromeccanica, così come definita
all'articolo 2 della presente proposta di legge, è
sostanzialmente una impresa di servizi che opera nel mondo del
lavoro agricolo, effettuando, con l'ausilio di mezzi
meccanici, tutte le lavorazioni richieste dai vari tipi di
coltura, praticati a seconda delle diverse vocazioni delle
aree che sono destinate all'agricoltura.
E' innegabile ed incontestabile l'importanza che l'ausilio
dei mezzi meccanici ha avuto e continua ad avere nel settore
agricolo per la lavorazione dei fondi agricoli, per la
raccolta, prima trasformazione e conservazione dei prodotti
ottenuti dalla coltivazione degli stessi. Il loro impiego ha,
da un lato, sostituito le "braccia" dei contadini e dei
braccianti, protagonisti di un non tanto lontano passato,
dall'altro, ha consentito di praticare più razionalmente e
accuratamente le colture tradizionali, così come di introdurne
di nuove.
Fruitori dei servizi offerti dalle imprese agromeccaniche
sono i soggetti più vari, dall'azienda agricola, il cui
titolare non coltiva direttamente i fondi ma si avvale
dell'opera di terzi, all'imprenditore coltivatore diretto, che
non dispone di determinati tipi di macchinari, necessari a
soddisfare le esigenze della propria azienda.
E' chiaro che, in tale contesto, l'impresa agromeccanica è
venuta a configurarsi come elemento portante della struttura
economica del settore, specie nelle zone caratterizzate da una
produzione agricola di livello elevato. Infatti, l'elevato
costo dei macchinari, il cui acquisto rappresenta un
investimento eccessivo e, comunque, antieconomico per molte
aziende agricole, unitamente all'elevata specializzazione
conseguita dalle imprese agromeccaniche, hanno fatto sì che,
nel corso degli anni, l'impresa agromeccanica raggiungesse un
ruolo produttivistico fondamentale.
La presente proposta di legge, prendendo atto di una tale
situazione, ha, infatti, lo scopo di dettare norme di
principio alle regioni per regolamentare e disciplinare un
settore attorno al quale ruotano una pluralità di interessi:
l'interesse dei committenti ad avere come controparti
contrattuali delle imprese effettivamente qualificate ed
affidabili, sia sotto il profilo tecnico che economico;
l'interesse degli stessi titolari dell'impresa agromeccanica a
muoversi nell'ambito di certezze normative ma anche ad evitare
che sul mercato operino individui non in possesso dei
requisiti tecnici indispensabili a garantire la buona qualità
del servizio; l'interesse della collettività ad un corretto e
rispettoso trattamento dell'ambiente.
A ciò si aggiunga, infine, l'interesse delle regioni al
controllo di un settore economicamente rilevante, tanto sotto
il profilo fiscale, che previdenziale, che di pubblica
incolumità.
Per conseguire la tutela ed il soddisfacimento di siffatti
interessi, all'articolo 5 viene, infatti, prevista
l'istituzione, da parte delle regioni, di un registro
regionale delle imprese agromeccaniche, a cui potranno
iscriversi quelle imprese aventi il possesso di precisi
requisiti tecnico-professionali, necessari ad assicurare una
buona qualità del servizio.
Si ritiene, infatti, che l'iscrizione al registro,
rappresenti il mezzo più idoneo per tutelare quelle imprese
agromeccaniche che hanno svolto la loro attività in regola con
certi requisiti tecnici, ma al di fuori di ogni disciplina
legislativa e, di conseguenza, per colpire quelle
"abusive".
Si tratta, in altre parole, di regolamentare un settore
fin troppo a lungo lasciato senza certezze normative.
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